Spese legali per processi penali dell’amministratore non deducibili

Qualificate come spese occasionali, la Cassazione attesta il difetto del requisito dell’inerenza

Di Alice BOANO

Il costo relativo alle spese per la difesa penale del presidente e amministratore della società difetta del requisito dell’inerenza e, pertanto, non essendo qualificabile come costo di operazioni sociali legittime o rientranti nell’oggetto sociale, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20945 di ieri.

Dibattuta, nella vicenda in commento, la detraibilità dell’IVA connessa ai compensi per prestazioni legali rese per l’assistenza del Presidente e amministratore delegato pro tempore della società, coinvolto in alcuni procedimenti penali.

Parte privata si difendeva sottolineando che l’attività professionale oggetto delle fatture contestate riguardasse procedimenti penali instaurati nei confronti del Presidente/amministratore per tentata estorsione e falso in bilancio o nei confronti di terzi per fatti rispetto ai quali lo stesso rivestiva la qualità di parte offesa.
Le spese, pertanto, avevano avuto origine da fatti asseritamente commessi nell’espletamento della propria funzione istituzionale e, per tale motivo, doveva ritenersi dimostrato il requisito dell’inerenza del costo.
Di diverso avviso i giudici di merito, i quali constatavano il carattere personale dei procedimenti penali in relazione ai quali erano state rese le prestazioni legali.

I giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso della società, richiamano il consolidato orientamento in base al quale affinché l’amministratore di una società di capitali ottenga il rimborso delle spese è necessario che abbia sostenuto tali spese a causa, e non semplicemente in occasione, del proprio incarico (su tutte, Cass. SS.UU. 14 dicembre 1994 n. 10680).
Rientrano, infatti, nel novero delle attività occasionali, tutte quelle ipotesi in cui le spese siano state effettuate dall’amministratore allo scopo di difendersi in un processo penale per fatti connessi all’incarico, anche se questo si conclude col proscioglimento, poiché quel che rileva è l’assenza del nesso causale fra spese e adempimento del mandato.

Chiarita l’occasionalità di tali spese, la Suprema Corte ricorda che “«il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale», esclusa ogni valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) o congruità «perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo»” (cfr. Cass. 11 gennaio 2018 n. 450).
Indicazioni utili possono essere fornite, ai fini della detraibilità del tributo assolto sulle operazioni passive, dalle previsioni statutarie, atteso che le stesse non presentano un valore vincolante, ma solo indiziario circa l’inerenza dei relativi costi all’effettivo esercizio dell’impresa, essendo, altresì, necessario che la prestazione non sia isolata e che sia inserita in una specifica attività imprenditoriale (Cass. 18 febbraio 2015 n. 3205).

Il ricorso della società viene rigettato, inoltre, sulla base di un analogo precedente, in occasione del quale è stata esclusa la deducibilità delle spese legali sostenute da una società per la difesa di propri dipendenti in un procedimento penale originato dalla querela di altri dipendenti nell’ambito del rapporto di lavoro sulla base della circostanza che, ai fini dell’inerenza all’attività d’impresa, non è sufficiente che il costo sia conseguente in senso generico all’esercizio dell’impresa, ma è necessaria la sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. 10 marzo 2017 n. 6185).

Il principio  si pone in linea con la giurisprudenza comunitaria e, nello specifico, con la causa C-104/12 del 21 febbraio 2013, che ha escluso la detraibilità dell’IVA relativa alle spese legali sostenute dall’impresa per la difesa dell’amministratore sottoposto a procedimento penale per corruzione, sebbene il reato commesso avesse determinato un aumento del fatturato imponibile.

Secondo i giudici comunitari, il nesso di inerenza delle spese legali con l’attività dell’impresa non deve essere determinato in modo oggettivo, in riferimento alla prestazione resa dall’avvocato, bensì tenendo conto dei motivi che l’hanno resa necessaria. In quest’ottica, le spese legali erano state sostenute dall’impresa per tutelare gli interessi privati dell’imputato, accusato di un illecito riconducibile al suo comportamento personale e, di conseguenza, le spese non potevano considerarsi sostenute per l’esercizio dell’attività d’impresa.

2019-08-07T07:51:02+00:00Agosto 7th, 2019|News|
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