Surrogazione legale esclusa dalla impossibilità di ravvisare nel socio finanziatore un “creditore chirografario” ex art. 1203 n. 1 c.c.

Di Maurizio MEOLI

Il pagamento eseguito dal socio di srl di un debito della società poi fallita (su richiesta di quest’ultima) rientra tra i finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”, e comprensivi quindi anche di quelli indiretti, concessi dal socio in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento; come tale, quindi, è assoggettato al regime della postergazione a norma dell’art. 2467 comma 2 c.c., la quale consente la restituzione di tali finanziamenti ai soci solo dopo che siano stati integralmente soddisfatti tutti gli altri creditori.
A stabilirlo è la Cassazione, nell’ordinanza n. 20649/2019.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2467 c.c., “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Nel caso di specie, il socio di una srl in crisi, e di lì a poco fallita, pagava, su richiesta della società, il debito che essa aveva nei confronti dei suoi professionisti di fiducia. Nel predisporre la convenzione con la società, il socio articolava il tutto in modo da prospettare la fattispecie nella surrogazione legale di cui all’art. 1203 n. 1 c.c., ai sensi del quale “la surrogazione ha luogo di diritto … a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche”. Ciò nell’intento di “eludere” l’art. 2467 c.c. e di ottenere, nell’imminente fallimento, l’ammissione al passivo in privilegio di un credito che, di contro, avrebbe dovuto essere postergato.
Intervenuto il fallimento, la domanda di ammissione al passivo del socio veniva rigettata dal Giudice delegato, ma accolta, in sede di opposizione, dal Tribunale.

Contro tale decisione ricorreva per Cassazione la curatela del fallimento della srl, da un lato, eccependo la sussistenza di un finanziamento – erogato sotto la forma del pagamento di debiti sociali – “postergato” in ragione della situazione di crisi in cui versava la srl al momento dell’operazione e, dall’altro, ritenendo non perfezionata la fattispecie di surrogazione legale, non potendosi ravvisare la posizione di “creditore chirografario”, di cui all’art. 1203 n. 1 c.c., in capo al socio.

La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato.
In proposito, infatti, si ricorda come sia già stato precisato che l’art. 2467 c.c. presenta lo scopo di affermare il principio di corretto finanziamento delle imprese, la cui violazione comporta la riqualificazione imperativa del “prestito” in “prestito postergato” rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (cfr. Cass. n. 16393/2007).
È, quindi, evidente come la predisposizione della convenzione con la società con modalità tali da farla rientrare nella fattispecie di surrogazione legale, di cui all’art. 1203 n. 1 c.c., intenda eludere il regime di postergazione di cui all’art. 2467 c.c., ottenendosi l’ammissione in privilegio di un credito che, in quanto rientrante nella fattispecie della norma da ultimo citata, avrebbe dovuto essere, appunto, postergato.

Peraltro, nella specie mancherebbe comunque, in capo al socio, la qualifica di “creditore chirografario” suscettibile di potersi surrogare a norma dell’art. 1203 n. 1 c.c. In tema di suddivisione dei creditori in classi nell’ambito della domanda di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, infatti, si è precisato che i crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società – in quanto postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, se i finanziamenti sono stati effettuati verso una società in eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in una situazione che avrebbe giustificato un conferimento di capitale, ai sensi dell’art. 2467 comma 2 c.c. – non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici alla cui stregua, ex art. 160 comma 1 lett. c) del RD 267/1942, vanno formate le classi (cfr. Cass. n. 2706/2009).

In sostanza, i soci i cui crediti sono assoggettati al regime di postergazione, di cui all’art. 2467 c.c., non possono essere affatto considerati comuni creditori chirografari, non concorrendo il loro credito con quello degli altri creditori (non muniti di cause di prelazione) in proporzione all’ammontare dei crediti, essendo viceversa, la loro soddisfazione sempre posposta rispetto a quella integrale degli altri creditori.