In scadenza le domande per rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio

Entro fine mese bisogna pagare la prima rata per chi ha presentato domanda entro lo scorso 30 aprile

Di Alfio CISSELLO

/ Alfio CISSELLO

Giovedì, 25 luglio 2019

Entro fine mese occorre presentare le domande di rottamazione dei ruoli e di saldo e stralcio, i cui termini, originariamente fissati al 30 aprile 2019, sono stati postergati dal DL 34/2019 al prossimo 31 luglio.
Lo ricorda Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante un comunicato stampa di ieri.

Il recente intervento normativo, tuttavia, si è limitato a posticipare i termini, non cambiando l’“ossatura” dei due istituti.
Quindi:
– la rottamazione dei ruoli continua a riguardare i soli carichi affidati all’agente della riscossione “nazionale” e a Riscossione Sicilia spa nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017, e ha come beneficio il solo stralcio delle sanzioni (principalmente, tributarie e contributive) e degli interessi di mora;
– il saldo e stralcio (che, in funzione dell’indice ISEE del dichiarante, comporta un più o meno consistente stralcio delle somme a titolo di capitale) continua a riguardare i soli ruoli 2000-2017 intestati a persone fisiche derivanti da omessi versamenti di imposte sui redditi, IVA e IRAP dichiarati ma non versati, e lo stesso dicasi per i contributi INPS dovuti alle Gestioni artigiani e commercianti e alla Gestione separata (rientrano anche i contributi dovuti dai professionisti solo previa delibera favorevole della Cassa professionale di appartenenza).

Nel comunicato di ieri si mette in risalto un aspetto molto importante: la riapertura dei termini è riservata ai debitori che non hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile, oppure a coloro i quali l’hanno presentata, utilizzando i “vecchi” modelli, ma dopo l’originaria scadenza del 30 aprile.

Costoro sono soggetti alla disciplina del DL 34/2019, quindi entro il prossimo 31 ottobre arriverà la liquidazione delle somme da pagare, ed entro il 30 novembre sarà necessario pagare o tutte le somme o la prima rata.
Invece, coloro i quali hanno presentato domanda entro la scadenza originaria, dunque entro lo scorso 30 aprile 2019, restano soggetti all’art. 3 del DL 119/2018.

Pertanto, entro lo scorso 30 giugno Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe dovuto notificare la liquidazione delle rate, ed entro il prossimo 31 luglio è imprescindibile pagare tutte le somme o la prima rata. Questi debitori, in altri termini, non possono pagare la prima rata o tutte le somme entro la data del 30 novembre 2019.
Né possono presentare una ulteriore domanda revocando la precedente, in modo da poter pagare entro il 30 novembre.

Occorre prestare attenzione in quanto se il debitore non paga o paga tardivamente oppure in maniera insufficiente la prima rata, una delle rate successive o la totalità delle somme, decade dalla definizione (riemerge quindi il debito anche a titolo di sanzioni e interessi). Ciò significa che il pagamento non potrà nemmeno più essere rateizzato ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

Alcun effetto pregiudizievole si verifica, tuttavia, per i tardivi versamenti contenuti nei cinque giorni.

Si fa presente che il legislatore, in modo davvero discutibile, non ha prorogato il termine per la rottamazione dei ruoli inerenti a dazi doganali e IVA all’importazione, il cui termine rimane pertanto scaduto lo scorso 30 aprile.
Relativamente al saldo e stralcio, invece, è stato solo postergato il termine per la domanda dal 30 aprile al 31 luglio, posto che il DL 34/2019 non ha inciso sugli altri termini caratterizzanti la procedura.

Allora, entro il prossimo 31 ottobre arriverà la liquidazione delle somme da pagare, ed entro il 30 novembre sarà necessario pagare o tutte le somme o la prima rata.

2019-07-25T07:48:12+00:00Luglio 25th, 2019|News|
Torna in cima