Fra i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nel forum organizzato dal CNDCEC, anche uno relativo alle violazioni della competenza fiscale

Di Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO

Il CNDCEC ha pubblicato ieri i testi delle risposte sulle diverse forme di definizione agevolata di cui al DL 119/2018 fornite nel corso del videoforum, organizzato lo scorso 7 maggio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a cui ha preso parte anche l’Agenzia delle Entrate. Alcuni di questi chiarimenti confermano quanto già sostenuto su Eutekne.info (si veda “Fuori la remissione in bonis dalla definizione delle violazioni formali” dell’8 maggio 2019).

Il riferimento va, ad esempio, alla sospensione della riscossione frazionata a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia (si veda “La domanda di definizione della lite ammissibile blocca la riscossione” del 14 maggio 2019) o alla possibilità di presentare istanza di rimborso, ove siano spirati i termini per l’integrativa, per ovviare alla doppia imposizione nel caso definizione di un PVC in cui vengono contestati errori di competenza (nella questione sottoposta all’Agenzia delle Entrate nel corso del videoforum, in particolare, si rappresentava il caso di un PVC in cui veniva contestata l’errata deduzione nell’anno 2013 di costi, in realtà, di competenza del 2012; si veda “Definizione agevolata dei PVC a rischio doppia imposizione” del 3 maggio 2019).

Fra i chiarimenti di maggior interesse per gli operatori si segnala la conferma che, in caso di pendenza, al 24 ottobre 2018, del termine per la riassunzione del giudizio dopo la sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio, per la definizione è dovuto il 90% delle maggiori imposte, anche quando il giudizio di merito aveva visto vittorioso il contribuente in entrambi i gradi.

L’Agenzia ha poi affermato che in caso di lite pendente relativa al reddito di partecipazione attribuito per trasparenza al socio persona fisica, con contestuale impugnazione dell’avviso anche da parte della società trasparente, ogni controversia resta autonoma, per cui il singolo socio potrà richiedere esclusivamente la definizione della lite relativa al proprio reddito di partecipazione.

Ancora in caso di accertamenti ai soci di società trasparenti, è stato chiarito che il socio persona fisica che abbia richiesto la sospensione del giudizio relativo al reddito di partecipazione, in attesa del passaggio in giudicato dei giudizi incardinati dalla società partecipata, può definire la lite pendente in C.T. Prov. (ma sospesa) versando il 90% delle imposte.
È stato poi ribadito che non possono essere oggetto di definizione agevolata le liti relative ad omessi versamenti, anche ove si lamenti l’intervenuta decadenza dei termini per l’emissione dell’atto (sebbene sul punto, la Cassazione abbia sposato una tesi diversa; si veda “Liti su omessi versamenti per la giurisprudenza definibili” del 16 aprile 2019).

Ancora, è stato confermato che della domanda di definizione della lite presentata da uno degli obbligati in solido possa giovarsi anche il coobbligato, pur se quest’ultimo abbia instaurato una controversia autonoma (nell’esempio discusso nel videoforum, si fa riferimento al caso di un avviso di liquidazione per recupero di imposta di registro e imposta sui mutui, impugnato separatamente da ambo i coniugi a seguito della decadenza dal beneficio prima casa).

Dal punto di vista operativo, l’Agenzia poi ha chiarito che in caso di giudizio pendente in appello alla data del 24 ottobre 2018, nel modello DCT occorre inserire l’indicazione della Commissione tributaria regionale e il numero di RGA, anche se il calcolo delle somme andrà effettuato ponendo a base gli esiti della sentenza della C.T. Prov.

Con riferimento alla sanatoria delle irregolarità formali, ex art. 9, DL 119/2018, l’Agenzia ha affermato che la sanatoria prevale sulla definizione della lite.
In particolare, è stato ritenuto che in caso di sanatoria riguardante l’omessa indicazione di costi black list, intervenuta in pendenza del termine per impugnare in cassazione la sentenza della C.T. Reg. pro-fisco, il contribuente deve limitarsi a fare presente all’ufficio (parte in giudizio) di avere provveduto a sanare la violazione. A fronte della comunicazione (e verificata la validità della sanatoria), l’ufficio provvederà allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo a seguito della C.T. Reg. negativa, senza che il contribuente debba proporre ricorso per Cassazione.

Infine, è stato chiarito che è possibile definire pagando 200 euro anche la violazione relativa all’omessa regolarizzazione della fattura irregolare (art. 6 comma 8 DLgs. 471/1997). In tal caso, occorrerà che il cessionario presenti autofattura per poi esercitare il diritto alla detrazione, sempre se nei termini previsti dall’art. 19 del DPR 633/72.