Beneficio circoscritto alle persone fisiche e ai debiti da omesso versamento

Di Alfio CISSELLO

La L. 145/2018, ai commi 184 e seguenti, ha previsto una sanatoria degli omessi versamenti iscritti a ruolo, circoscritta alle persone fisiche, la cui domanda va presentata entro il prossimo 30 aprile 2019.
Dal punto di vista procedurale, si tratta nei fatti di una sottospecie di rottamazione dei ruoli.

Questa forma di sanatoria, oltre ad essere riservata alle persone fisiche, riguarda solo i ruoli trasmessi agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72).
Sono pertanto fuori gli avvisi bonari, non compresi in nessuna sanatoria del DL 119/2018.
Anche gli omessi versamenti di alcuni contributi previdenziali sono dentro la sanatoria: si tratta dei contributi INPS dovuti alla Gestione separata e alle Gestioni artigiani e commercianti e dei contributi dovuti alle Casse professionali.

Il problema, per i contributi, può essere il seguente: l’ex Equitalia non può sapere in via immediata se si tratta di contributi derivanti da semplici omessi versamenti o da accertamento, in quanto occorre un confronto con l’ente previdenziale di competenza.

Il requisito ulteriore per fruire del c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti” consiste nell’avere un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000 euro.
A differenza della comune rottamazione dei ruoli, non c’è il solo stralcio di sanzioni e interessi di mora, ma anche di una quota del capitale.
Occorre infatti pagare:
– il 16% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è minore di 8.500 euro;
– il 20% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
– il 35% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 12.500 e 20.000 euro.
Successivamente alla presentazione della domanda, le somme verranno liquidate d’ufficio da Agenzia delle Entrate-Riscossione, e possono essere dilazionate in tre anni.

Un occhio di riguardo va prestato al mancato accesso al beneficio.
Infatti, se si presenta domanda di saldo e stralcio per debiti diversi dagli omessi versamenti (esempio, derivanti da accertamenti) oppure indicando un ISEE non più valido, o un indice ISEE superiore a 20.000 euro, non si ha accesso al saldo e stralcio, e la richiesta si converte automaticamente in rottamazione dei ruoli.
Attenzione ai contributi previdenziali: se l’ex Equitalia si confronta con l’ente previdenziale, e i debiti, anche in modo censurabile, vengono qualificati come da accertamento, potrà esserci la conversione in domanda di rottamazione.
Cosa che non può in alcun modo essere accettata in uno Stato di diritto.

Il debitore, pena la violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, non può subire tale conversione forzosa: ricordiamoci che se non viene pagata (salva la tolleranza dei cinque giorni) o viene pagata in misura insufficiente una qualsiasi rata da rottamazione, si decade e il debito non potrà più essere dilazionato.

Complicazioni per i contributi previdenziali

Dunque, se è vero che la rottamazione comunque ha dei benefici (minori rispetto al saldo e stralcio, in quanto si ha il solo stralcio di sanzioni e interessi di mora), vi sono pesantissimi effetti in caso di inadempienza nel pagamento delle rate.
Il debitore, con istanza da presentare tempestivamente, non può che poter rinunciare (per approfondimenti su questo aspetto si veda il relativo capitolo sul recentissimo Quaderno Eutekne 147, inerente a tutte le definizioni fiscali).

In due casi non ci sarà la conversione: se il debitore è una persona giuridica (si rammenta che il saldo e stralcio riguarda solo le persone fisiche) o se, a posteriori, si appura che la dichiarazione ISEE deriva da una DSU basata, a sua volta, su dati falsi o irregolari.
In quest’ultimo caso, si decade dal beneficio e le somme intere verranno riscosse coattivamente.