L’indicazione dei dati corretti negli altri quadri della dichiarazione annuale appare «sanare» l’errore

Di Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

Scade il 10 aprile 2019 il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) relativa al quarto trimestre 2018, considerata la proroga prevista dall’art. 2 del DPCM 27 febbraio 2019. In seguito, è comunque possibile “sanare” errori od omissioni riguardanti la predetta comunicazione (o quelle per i precedenti trimestri del 2018) con modalità differenti, a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.

In caso di mancata, parziale o errata trasmissione della comunicazione delle liquidazioni, si può regolarizzare la violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017). Errori od omissioni possono essere corretti inviando una nuova comunicazione delle liquidazioni periodiche che sostituisce la precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Diversamente, la regolarizzazione è operata nella dichiarazione annuale stessa, mediante la compilazione del quadro VH (“Variazioni delle comunicazioni periodiche”), come appare confermato dalle istruzioni relative alla comunicazione delle liquidazioni, aggiornate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 62214/2018.
Secondo quanto precisato, da ultimo, nelle istruzioni del modello IVA 2019 per il 2018, il quadro VH deve essere compilato solo se si intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Mettendo a confronto il contenuto del quadro VP della comunicazione delle liquidazioni con quello del quadro VH della dichiarazione annuale, si osserva che:
– nel quadro VP è presente una ricostruzione dettagliata degli importi che concorrono alla determinazione dell’IVA da versare o a credito (rigo VP14) per il periodo di riferimento;
– nel quadro VH, invece, è indicato principalmente il risultato finale delle liquidazioni periodiche eseguite e l’importo dell’acconto IVA dovuto.

Si rileva, tuttavia, che i dati contenuti nei righi da VP4 a VP13 del quadro VP della comunicazione delle liquidazioni concorrono, direttamente o indirettamente, alla determinazione dell’IVA da versare o a credito per il periodo di riferimento. Di conseguenza, i dati omessi, incompleti o errati relativi ai predetti righi comportano, generalmente, un’errata determinazione del risultato finale della liquidazione periodica indicato nel rigo VP14.
Il totale delle operazioni attive al netto dell’IVA (rigo VP2) e il totale delle operazioni passive al netto dell’IVA (rigo VP3), invece, non hanno effetti sulla determinazione dell’imposta da versare o a credito e non sono riportati nel quadro VH della dichiarazione annuale.

Si pensi, per esempio, ai dati riguardanti operazioni non imponibili o esenti IVA che, pur concorrendo all’ammontare totale delle operazioni attive o passive, non comportano l’insorgenza di un’imposta esigibile o detraibile. Si ritiene che gli errori e le omissioni riguardanti queste operazioni possano essere “sanati” attraverso l’esposizione dei dati corretti nel quadro VE (“Operazioni attive e determinazione del volume d’affari”) e nel quadro VF (“Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione”) della dichiarazione annuale IVA (cfr. circ. Assonime n. 9/2018).
Non è chiaro, tuttavia, se in questo caso si applichi comunque la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro prevista per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione ai sensi dell’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97, il cui importo può essere ridotto, fra l’altro, per effetto del ravvedimento operoso (si veda “Errori nelle comunicazioni LP del tutto sanabili con il modello IVA 2018” del 20 aprile 2018).

Anche se si tratta di un’ipotesi residuale, sembra possibile estendere le predette considerazioni ai righi da VP4 a VP12 della comunicazione delle liquidazioni, qualora l’errore o l’omissione non comporti una variazione dell’IVA da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica.
È il caso, per esempio, del mancato computo nella comunicazione delle liquidazioni di un’operazione passiva soggetta al meccanismo del reverse charge che incide:
– sul totale delle operazioni passive (rigo VP3) per l’ammontare dell’imponibile;
– sull’IVA esigibile (rigo VP4) e sull’IVA detratta (rigo VP5) per il medesimo ammontare, pari all’IVA assolta con l’inversione contabile, se integralmente detraibile.

Poiché i predetti dati non rientrano fra quelli da indicare nel quadro VH e resta invariato l’ammontare dell’imposta da versare o a credito risultante dalla liquidazione periodica interessata, non deve essere compilato il citato quadro. Anche in questa ipotesi si ritiene che l’omissione possa essere “sanata” attraverso l’esposizione dei dati corretti negli altri quadri della dichiarazione annuale IVA.
Sussiste sempre il dubbio circa la debenza della predetta sanzione per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni.