Il modello è stato introdotto come condizione essenziale per poter fruire delle agevolazioni previste dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72

Di Francesco NAPOLITANO

Scade il prossimo 1° aprile il termine per presentare il modello EAS da parte degli enti associativi che, nel corso del 2018, hanno subito variazioni per le quali è obbligatoria la relativa comunicazione.

Non tutte le variazioni vanno comunicate. Infatti, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 125/2010, il modello EAS non va inviato per le variazioni riguardanti i dati relativi all’ente (es. sede legale o denominazione) o i dati anagrafici del legale rappresentante, poiché tali dati sono già oggetto di presentazione obbligatoria del modello di variazione dati AA7/10. Le istruzioni per la compilazione del modello EAS indicano che non sono da comunicare neanche le variazioni degli associati, degli introiti commerciali, delle erogazioni liberali, dei proventi da sponsorizzazioni e del numero dei giorni di raccolta fondi.

Si ricorda che il modello EAS fu introdotto con l’art. 30 del DL 185/2008 per tutti gli enti non commerciali di natura associativa (l’acronimo EAS sta per enti associativi), quale condizione essenziale per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72, a patto che l’ente sia realmente non commerciale e lo possa dimostrare nel concreto, realizzando quanto previsto nelle clausole del proprio statuto, che deve obbligatoriamente contenere le disposizioni indicate nel comma 8 dell’art. 148 del TUIR. Inoltre, tale modello è stato di ausilio per l’Amministrazione finanziaria per “mappare” il mondo associativo al fine di contrastare l’uso distorto degli schermi associativi solo formali, tutelando le reali forme associazionistiche.

Il modello EAS va telematicamente inviato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente o da quello in cui si sono verificati i fatti che hanno comportato la perdita di non commercialità. Nel caso di variazione dei dati precedentemente comunicati occorre ripresentare il modello EAS entro “il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione”, utilizzando sempre lo stesso modello trasmesso esclusivamente in via telematica. Tale termine – quest’anno – scadrà, come anticipato, il 1° aprile, in quanto il 31 marzo cade di domenica.

Alcuni enti associativi sono esonerati dalla presentazione del modello (ad esempio, ASD iscritte nel Registro CONI che svolgono esclusivamente attività istituzionale, pro loco con opzione per la L. 398/91, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex L. 266/91 che non svolgono attività diverse da quelle marginali di cui al DM 25 maggio 1995, ONLUS); per altri enti associativi, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 45/2009, è possibile l’invio in forma semplificata, ossia con la compilazione soltanto di alcuni campi del modello (ASD che svolgono anche attività commerciale, movimenti e partiti politici, associazioni sindacali, ecc).

Ciò posto, va rilevato che con l’introduzione del Codice del Terzo settore (CTS) ex Dlgs. 117/2017 è stato previsto (art. 94 comma 4) che gli enti che transiteranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS, ex art. 45 del CTS) non saranno più sottoposti all’obbligo di invio del modello EAS in quanto il RUNTS accoglierà tutte le informazioni dell’ente iscritto, comprese le variazioni intervenute, superando quindi la necessità di monitoraggio posta alla base dello stesso modello EAS.
Peraltro, l’entrata in vigore del CTS – e quindi della citata disposizione relativa al modello EAS – è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea e alla piena operatività del RUNTS, ex art. 104, comma 2 del DLgs.  117/2017. Ad oggi, risulta firmata soltanto una convenzione tra il Ministero del Lavoro e Unioncamere per la gestione informatica del RUNTS.

Pertanto, per le variazioni verificatesi nel corso del 2018, gli enti obbligati dovranno presentare il modello EAS entro il 1° aprile 2019. Per quelle che si verificheranno durante il 2019 andrà verificato se il RUNTS sarà già operativo, non sussistendo più l’obbligo in parola per gli enti iscritti (APS e OdV vi transiteranno automaticamente, ex art. 54 del CTS). Diversamente, l’obbligo resterà.

Sarà comunque possibile presentare il modello EAS entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile mediante la remissione in bonis, pagando la sanzione minima di 250 euro (art. 2 comma 1 del DL 16/2012), purché la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Oltre il suddetto termine per la remissione in bonis, si potrà sempre inviare il modello EAS, ma i benefici varranno soltanto per le entrate successive alla data di presentazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2018, § 7.7).