Stop a fermi e ipoteche col pagamento della prima rata da rottamazione

Se si estinguono le procedure esecutive, a maggior ragione devono estinguersi le cautele

Di Alfio CISSELLO

L’art. 3 del DL 119/2018 è chiaro nell’affermare, in linea con le rottamazioni precedenti, che la presentazione della sola domanda di accesso al beneficio inibisce nuove misure esecutive nonché i fermi e le ipoteche.

Quindi, se oggi si presenta la domanda di rottamazione dei ruoli, i fermi e le ipoteche non possono essere adottati, a nulla rilevando che Agenzia delle Entrate-Riscossione avesse già notificato la preventiva comunicazione al contribuente.
Però, testualmente, l’art. 3 comma 10 lett. c) del menzionato decreto è altresì chiaro nell’asserire che, presentata istanza di rottamazione, “non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione”. In altri termini, la domanda non intacca le misure cautelari già esistenti.

Nelle pregresse rottamazioni, l’ex Equitalia aveva sostenuto che, pagata la prima rata, sarebbe stato possibile ottenere la sospensione del provvedimento di fermo presentando richiesta, sulla falsariga di quanto avviene per la dilazione delle somme iscritte a ruolo, ex art. 19 del DPR 602/73.

Vi sono fondati spazi per sostenere che, vista la formulazione dell’art. 3 del DL 119/2018 (che diverge, come esporremo, dalle rottamazioni pregresse), le cautele, in particolare fermi e ipoteche, si estinguano di diritto con il pagamento, entro il 31 luglio 2019, non solo di tutte le somme ma anche della prima rata.
Il pagamento della prima rata, se per intero e tempestivo, infatti, ha precisi effetti di legge. L’art. 3 comma 13 lett. b) stabilisce: “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

Ora, se il pagamento della prima rata non sospende ma addirittura estingue le procedure esecutive, salvo quelle in stato irreversibile, a maggior ragione dovrebbero venire meno le misure cautelari.
Non solo fermi e ipoteche, ma qualsiasi misura cautelare, come quelle autorizzate dal giudice ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 472/97.

A diverse conclusioni non si può giungere richiamando la speciale natura delle cautele indicate, particolare natura che emerge appieno per l’ipoteca esattoriale.
Vero è che quest’ultima (ma considerazioni simili valgono per il fermo) non è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, potendo, legalmente, essere iscritta su beni immobili insuscettibili di pignoramento (tipo la prima casa).
Essa, palesemente, serve per stimolare il contribuente al pagamento dei debiti iscritti a ruolo.

Ma nel caso della rottamazione non c’è più bisogno di stimolare alcunché, visto che se il debitore paga entro il 31 luglio 2019 è, agli occhi della legge e a tutti gli effetti, adempiente.
Non a caso, può ottenere il rilascio del DURC e non si può attivare la procedura di blocco dei crediti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73, finalizzata al pignoramento presso terzi.
A nostro avviso, valgono anche le altre inibizioni previste dal DL 50/2017, essendo irrilevante che il DL 119/2018, espressamente, non le richiami.
Non possono, quindi, essere sospesi i rimborsi e dovranno essere rilasciati i certificati di regolarità fiscale, per la partecipazione a gare di appalto.

2019-03-13T07:39:19+00:00Marzo 13th, 2019|News|
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