Dichiarazione sommaria di entrata per merci da Uk a Ue con «no deal» Brexit

Se i beni sono entrati nell’Unione europea prima del 30 marzo, manterranno il loro status di merce unionale

Di Lorenzo UGOLINI

Ieri la Camera dei Comuni britannica ha bocciato il nuovo accordo su Brexit negoziato dalla Premier Theresa May con i partner europei. È previsto per oggi il voto sull’uscita senza accordo: se l’uscita senza accordo sarà respinta, domani si voterà sulla richiesta all’Ue di un’estensione dell’art. 50 del Trattato.

Intanto la Commissione europea ha emanato l’articolata nota di orientamento dell’11 marzo 2019, nell’ipotesi in cui si verifichi, il 30 marzo, la no deal Brexit.
Dalla data di recesso ex art. 50 del TFUE, le merci introdotte dal Regno Unito nel territorio doganale comunitario dovranno essere coperte da una dichiarazione sommaria di entrata (ENS), laddove richiesto, presentata secondo le disposizioni di cui agli artt. 182 e ss. del Reg. Ue 2447/2015.
La dichiarazione sommaria di entrata depositata all’ufficio doganale di primo ingresso in Uk prima della no deal Brexit, invece, non rimarrà valida per i successivi porti o aeroporti comunitari, se i beni vi arrivano dopo il 30 marzo 2019. In tale circostanza, dunque, l’operatore economico dovrà presentare una nuova ENS che coprirà tutti i beni in arrivo nell’Ue. Nessuna dichiarazione sommaria di entrata sarà richiesta quando la merce lascia il Regno Unito direttamente per l’Unione europea prima della data di recesso e arriva nel territorio doganale comunitario dopo quella data.

Al verificarsi della no deal Brexit, particolarmente rilevante sarà individuare lo stato doganale dei beni in viaggio:
– se sono entrati nell’Ue prima del 30 marzo, manterranno il loro status di merce unionale;
– se arrivano alla prima frontiera comunitaria dopo la Brexit, saranno trattati come qualsiasi altro prodotto di un Paese terzo con cui l’Ue non ha nessun accordo.

Le merci unionali che si spostano tra due punti dell’Unione passando per Uk conserveranno lo status di beni comunitari solo se l’attraversamento del Regno Unito è effettuato prima della Brexit. Non saranno pertanto considerati unionali quei prodotti reintrodotti nell’Ue se passano via Uk dopo il 30 marzo, con la conseguenza che dovranno essere espletate tutte le formalità richieste per le merci in ingresso nel territorio doganale dell’Ue (es. ENS).

Nel caso in cui, invece, merci unionali siano state temporaneamente esportate dall’Unione verso il Regno Unito prima della Brexit e reintrodotte nell’UEe dopo la data di recesso, troverà applicazione l’art. 203 del Reg. Ue 952/2013 (CDU), secondo cui tali prodotti sono esentati dai dazi all’importazione se l’operatore economico dimostra che sono stati trasportati in Uk prima della Brexit e reintrodotti, entro tre anni, nel medesimo stato in cui sono stati esportati (art. 203, par. 1 e 5 del CDU). Al riguardo, la Commissione europea sottolinea che il termine triennale entro il quale i prodotti devono essere reimportati nel territorio comunitario è tassativo e l’uscita del Regno Unito non può essere considerata “circostanza particolare” per derogare a tale termine.
La prova che i beni sono stati portati in Uk prima della Brexit può essere fornita con documenti di trasporto o con qualsiasi altro documento pertinente, quale, ad esempio, il contratto di leasing. La Dogana, inoltre, all’atto della reimportazione, può chiedere agli operatori di dimostrare che i prodotti non sono stati alterati e non hanno subito trasformazioni nel Regno Unito.

Infine, per quanto riguarda le esportazioni si prospettano diversi scenari, a seconda che l’ufficio doganale di uscita sia situato in Uk ovvero in Ue.
Nel primo caso, se i beni, alla data di recesso, si trovano ancora nell’Unione europea, l’ufficio doganale inglese di uscita dovrà essere sostituito con uno comunitario, che dovrà confermare l’uscita fisica della merce all’ufficio di esportazione Ue. Quando, invece, i prodotti in viaggio sono già situati nel Regno Unito al momento della Brexit, l’ufficio doganale Uk non sarà più in grado di trasmettere il risultato di uscita all’ufficio di esportazione Ue e, pertanto, quest’ultimo dovrà appurare l’operazione sulla base delle prove alternative.
Nessun impatto sulle procedure si verificherà quando le merci hanno già attraversato il Regno Unito e raggiunto l’ufficio doganale di uscita in un altro Stato membro: in tale ipotesi il messaggio di uscita sarà regolarmente inviato all’ufficio di esportazione Ue.

Da ultimo, le esportazioni dal Regno Unito tramite un ufficio doganale di uscita Ue potranno realizzarsi in due modi al verificarsi della Brexit:
– se i beni sono ancora situati in Uk, saranno assoggettati alle nuove procedure doganali inglesi di esportazione e, successivamente, saranno importati nell’Unione come qualsiasi altro prodotto preveniente da uno Stato terzo;
– se i beni si trovano già nell’Ue, l’ufficio di uscita non sarà più in grado di comunicare telematicamente all’ufficio inglese di esportazione l’effettiva uscita dei prodotti e, quindi, su richiesta dell’operatore, dovrà rilasciare la relativa prova (ad esempio, sotto forma di approvazione del documento di accompagnamento EAD).

2019-03-13T07:43:30+00:00Marzo 13th, 2019|News|
Torna in cima