Parere favorevole alle bozze dei decreti sulle caratteristiche delle attività diverse da quelle di interesse generale e le linee guida per il bilancio sociale

Di Paola RIVETTI

Il processo di attuazione della Riforma del Terzo settore procede con l’affidamento a Infocamere della gestione informatica del Registro unico (RUNTS) e con l’“approvazione” da parte della Cabina di regia del Terzo settore delle bozze dei decreti che definiscono le caratteristiche delle attività diverse da quelle di interesse generale e le linee guida per la redazione del bilancio sociale.

Relativamente al RUNTS, in base ad una convenzione siglata tra Ministero del Lavoro e Unioncamere, la predisposizione e la gestione della struttura informatica del Registro è attribuita a Infocamere. A livello operativo, a seguito della creazione del supporto informatico, un apposito DM dovrà regolamentarne il funzionamento e, successivamente, Regioni e Province Autonome definiranno i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal Registro. L’affidamento a Infocamere è, quindi, un primo passaggio nell’iter di predisposizione del registro definito dall’art. 53 del DLgs. 117/2017.

Si ricorda che, per alcuni enti, è previsto un passaggio automatico dagli attuali registri. Ad esempio, ODV e APS transiteranno nel RUNTS senza dover presentare alcuna istanza, in quanto spetterà agli uffici del Registro verificare, entro 180 giorni, che l’ente rispetti i requisiti del DLgs. 117/2017 (art. 54 del citato decreto). Altri enti, come quelli che attualmente beneficiano della qualifica di ONLUS, invece, dovranno presentare apposita richiesta di iscrizione, naturalmente nella misura in cui intendano entrare a far parte del Terzo settore.

Sotto il secondo versante, la Cabina di regia per l’attuazione della riforma del Terzo settore (istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal DPCM 11 gennaio 2018, in attuazione dell’art. 97 del DLgs. 117/2017) ha espresso parere favorevole nel corso della sua prima riunione alle bozze dei decreti attuativi:
– sulla definizione delle condizioni di secondarietà e strumentalità delle attività diverse da quelle di interesse generale (art. 6 del DLgs. 117/2017). Tale decreto richiede ancora il parere del Consiglio di Stato (ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L. 400/88);
– sulle linee guida per il bilancio sociale (art. 14 del DLgs. 117/2017), quale strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’organizzazione, che offre una serie di dati non ottenibili attraverso la sola informazione economica contenuta nel bilancio d’esercizio.

Sono strumentali a quelle di interesse generale le attività diverse che, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione in via esclusiva delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente. Sostanzialmente, devono essere finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.

Tali attività diverse si considerano secondarie qualora, in ciascun esercizio, alternativamente, i ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi ceduti:
– non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente (importo che include, oltre i ricavi, anche le altre entrate di ogni genere e natura come quote e contributi associativi, erogazioni liberali, lasciti testamentari, raccolta fondi, contributi pubblici, ecc.);
– non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente (tra i costi complessivi sono inclusi anche i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro valorizzando le ore di volontariato in base alla retribuzione oraria lorda prevista dal contratto collettivo per analoga mansione, le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi per il loro valore normale, la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto).

La redazione del bilancio sociale è obbligatoria per le imprese sociali e le cooperative sociali (peraltro, finora, queste ultime erano state esonerate proprio per la mancanza di indicazioni redazionali – circ. Min. Sviluppo Economico 2 gennaio 2019 n. 3711/C), nonché per gli enti del Terzo settore al superamento di un milione di euro di entrate. La predisposizione del documento potrebbe interessare anche soggetti ulteriori a quelli strettamente obbligati in quanto, suo tramite, l’ente rende visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo, aumentando il numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o a sostenerlo economicamente.
Per assicurare l’accessibilità ai terzi e la pronta reperibilità delle informazioni, il bilancio sociale, oltre a essere depositato presso il RUNTS o il Registro delle imprese (per imprese sociali), deve essere pubblicato sul sito internet dell’ente o della rete associativa di appartenenza.