Per i soggetti passati al regime forfetario concorre al saldo anche l’IVA da rettifica della detrazione

Di Mirco GAZZERA

Scade il 18 marzo 2019, in quanto il 16 cade di sabato, il termine per il versamento, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2018. Resta ferma la possibilità di effettuare il predetto versamento entro i termini previsti per le imposte sui redditi e di rateizzare il debito.

Qualora non sussistano limiti particolari alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti (es. pro rata) e/o fattispecie di rettifica della detrazione, per i soggetti passivi che liquidano l’imposta mensilmente, il saldo IVA della dichiarazione annuale è, di regola, pari a zero in quanto essi provvedono già a versare l’imposta dovuta sulla base delle risultanze delle liquidazioni periodiche. Per i soggetti passivi che liquidano l’imposta trimestralmente “per opzione” (art. 7 del DPR 542/99), invece, il saldo IVA è commisurato all’imposta a debito per il quarto trimestre, tenuto conto anche degli interessi dovuti sul conguaglio annuale.

L’emersione di un saldo IVA a debito derivante dalla rettifica della detrazione “a sfavore” può riguardare, fra l’altro, i soggetti che sono passati dal regime ordinario a quello forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014) a decorrere dal 2019, considerata anche l’estensione del campo di applicazione del predetto regime agevolato (si veda “Ricavi/compensi 2018 entro i 65.000 euro per accedere al forfetario” del 31 dicembre 2018).
Questo passaggio comporta la necessità di operare la rettifica della detrazione per mutamenti nel regime fiscale ex art. 19-bis2 comma 3 del DPR 633/72 nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario (art. 1 comma 61 della L. 190/2014) ossia, nel caso prospettato, nel modello IVA 2019 per il 2018. La predetta rettifica riguarda:
– i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati;
– i beni ammortizzabili, se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione o dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se si tratta di fabbricati o loro porzioni.

In caso di adesione al regime dei contribuenti minimi divenuto poi regime di vantaggio (art. 27 commi 1, 2 e 7 del DL 98/2011), era previsto il versamento dell’imposta derivante dalla rettifica della detrazione in un’unica soluzione ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi (art. 1 comma 101 della L. 244/2007). L’ammontare della rettifica non concorreva, quindi, al totale delle rettifiche e al saldo IVA della dichiarazione annuale (si vedano, per esempio, le istruzioni del modello IVA 2014 per il 2013 relative ai righi VA14 campo 2 e VF56).

Tale modalità di versamento non è stata replicata per il regime forfetario, dunque la circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016 (§ 4.1.3) ha chiarito che “il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione”.
Si osserva, tuttavia, che l’importo della predetta rettifica della detrazione confluisce nel rigo VF70 (“Totale rettifiche”), come precisato nelle istruzioni del rigo VA14 della dichiarazione annuale IVA per il 2018. Di conseguenza, l’IVA derivante dalla rettifica non appare versata in modo autonomo, ma sembra incidere sull’imposta ammessa in detrazione e, pertanto, concorrere al saldo annuale.

Il versamento del saldo IVA può essere effettuato in un’unica soluzione ex art. 6 del DPR 542/99 entro, come anticipato, il 18 marzo 2019 (perché il 16 cade di sabato). In alternativa, è possibile effettuare il pagamento entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2019 (art. 17 comma 1 del DPR 435/2001). Il versamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo rispetto al termine di pagamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi (art. 17 comma 2 del DPR 435/2001) corrispondendo l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni), già precedentemente maggiorato.

Tenuto conto del differimento al primo giorno lavorativo successivo per i termini di versamento che scadono di sabato o in un giorno festivo (art. 18 comma 1 del DLgs. 241/97), il saldo IVA per il 2018 può essere versato entro:
– il 18 marzo 2019, in quanto il 16 marzo 2019 cade di sabato;
– il 1° luglio 2019, in quanto il 30 giugno 2019 cade di domenica, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (maggiorazione pari all’1,6%);
– il 31 luglio 2019, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% applicata sull’importo di cui al punto precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).

Il versamento del saldo IVA per il 2018 può essere rateizzato in massimo nove rate mensili di pari importo completando la rateazione entro il mese di novembre 2019 (art. 20 del DLgs. 241/97). Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).