Buoni monouso con IVA esigibile al momento dell’emissione

Assonime fornisce le prime indicazioni alla speciale disciplina per i «voucher» emessi dal 1° gennaio 2019

Di Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

L’emissione di un buono “monouso” determina l’immediata esigibilità dell’IVA. Se, però, il buono consegnato al cliente richiede una preventiva “attivazione” (ad esempio, mediante inserimento di un codice sul sito internet dell’impresa), l’imposta diverrebbe esigibile solo al momento in cui avviene tale “attivazione”. Questa ed altre indicazioni sono state fornite da Assomine, con la circolare n. 6 di ieri, 4 marzo 2019, in attesa che l’Agenzia delle Entrate fornisca i primi chiarimenti sulla disciplina dei buoni-corrispettivo (o “voucher”), efficace per i buoni emessi dal 1° gennaio 2019.

Evidenziando le forti incertezze nell’interpretazione della nuova disciplina, la stessa Assonime auspica la non sanzionabilità dei comportamenti eventualmente difformi tenuti dai soggetti passivi prima che l’Amministrazione emani il primo documento ufficiale di prassi in materia.

Le nuove disposizioni in tema di buoni-corrispettivo (o “voucher”), valevoli per i buoni emessi a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono state introdotte agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del DPR 633/72, ad opera del DLgs. 141/2018, in recepimento della direttiva 2016/1065/Ce. Va premesso che i buoni-corrispettivo non sono configurabili come titoli rappresentativi di merci ex art. 1996 c.c., la cui consegna si considera realizzativa della cessione di beni, a prescindere dalla speciale disciplina in esame.

Come correttamente rilevato da Assonime, l’operazione rilevante ai fini IVA non è costituita in sé dall’emissione o dal trasferimento del buono, ma dalla cessione di beni o prestazione di servizi che viene posta in essere utilizzando il buono per il pagamento del corrispettivo.

In sostanza, la nuova disciplina non modifica il presupposto oggettivo del tributo (determinato ex artt. 2 o 3 del DPR 633/72), ma incide esclusivamente sul momento di effettuazione dell’operazione, anticipandolo – nel caso dei buoni “monouso” – al momento in cui il buono è emesso e considerando il successivo trasferimento del buono come ulteriore cessione o prestazione dei medesimi beni o servizi.

Ne discende che l’IVA diviene esigibile già all’atto dell’emissione del buono “monouso”, qualora sia possibile determinare con certezza già al momento di emissione del buono quale sia il trattamento ai fini IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi.

Una volta che il buono è stato emesso e l’IVA divenuta esigibile, Assonime considera l’ipotesi in cui il buono non sia effettivamente utilizzato e, decorso il periodo di tempo contrattualmente previsto, esso cessi la sua validità. Dovrebbe allora distinguersi tra l’ipotesi in cui il contratto preveda la restituzione del corrispettivo e l’ipotesi in cui non la preveda.

Nel primo caso, la somma pagata dovrebbe considerarsi alla stregua di un acconto e la fattispecie riconducibile ai casi di risoluzione, rescissione, annullamento, revoca o simili, che legittimano l’emissione di una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72.
Viceversa, se il corrispettivo non è restituito, la cessione di beni o prestazione di servizi dovrebbero ritenersi effettuate ai fini dell’IVA, a prescindere dalla materiale consegna dei beni stessi o della concreta esecuzione del servizio.

Alcuni interessanti spunti forniti da Assonime riguardano anche i cosiddetti “buoni-carburante” che, secondo l’interpretazione fornita nella circolare n. 6/2019, non dovrebbero essere riconducibili alla disciplina dei “buoni-corrispettivo”.

Tale tesi si pone in apparente contrasto con quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2018 che ha espressamente menzionato la speciale disciplina applicabile ai buoni emessi dal 1° gennaio 2019, distinguendo tra buoni “monouso” e buoni “multiuso”.

Secondo Assonime, invece, le nuove regole ex art. 6-bis del DPR 633/72 non interessano i buoni carburante, poiché essi in linea generale non attribuiscono la possibilità di acquistare una quantità predeterminata di un prodotto predeterminato (ad esempio, 10 litri di gasolio).

2019-03-05T07:39:18+00:00Marzo 5th, 2019|News|
Torna in cima