Nuovo test di prevalenza per le comunicazioni finanziarie

L’assoggettamento agli adempimenti comunicativi va valutato sulla base del bilancio 2018

Di Paola RIVETTI

Il DLgs. 142/2018, di recepimento della direttiva 2016/1164/Ue (c.d. ATAD), ha modificato, tra l’altro, i criteri per l’assoggettamento delle società di gestione di partecipazioni (holding) agli obblighi comunicativi all’Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria.

In linea con le nuove definizioni di “intermediari finanziari”, “società di partecipazione finanziaria” e “società di partecipazione non finanziaria” valide ai fini fiscali, è stato interamente sostituito l’art. 10 comma 10 del DLgs. 141/2010 a norma del quale tali obblighi comunicativi permangono in capo:
– alle società di partecipazione non finanziaria che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (art. 162-bis comma 1 lett. c) n. 1 del TUIR);
– ai soggetti assimilati che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all’art. 3 comma 2 del DM 53/2015 (art. 162-bis comma 1 lett. c) n. 2 del TUIR), anche se esclusi dagli obblighi dell’art. 106 del DLgs. 385/93.

La modifica non muta l’ambito soggettivo delle comunicazioni finanziarie come definito dall’Allegato al provv. 22 dicembre 2005, ma uniforma i criteri per l’individuazione delle holding di partecipazione obbligate ai nuovi criteri definiti ai fini fiscali.
Sotto un diverso profilo, è confermato l’assoggettamento agli obblighi comunicativi delle società di partecipazione finanziaria, posto che le holding bancarie e le holding finanziarie (incluse in tale categoria) sono già comprese tra i soggetti qualificati intermediari finanziari di cui all’art. 162-bis comma 1 lett. a) n. 1) e 4) del TUIR (come specificato dalla Relazione illustrativa al decreto).

L’esercizio in via prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti differenti dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (es. crediti finanziari), unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale (comma 3 del citato art. 162-bis).

Rispetto alla precedente versione dell’art. 10 comma 10 del DLgs. 141/2010, quindi, il test di prevalenza va effettuato considerando:
– l’ultimo bilancio approvato (anziché i bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi);
– solo il requisito patrimoniale (anziché il requisito patrimoniale e quello economico).
Il requisito della prevalenza, invece, non dovrebbe essere constatato per le holding in cui l’assunzione e la gestione di partecipazioni costituisca attività esclusiva (in questo senso, cfr. nota Assoholding 20 aprile 2011 n. 110/11/ASH/nota 5 con riferimento alla norma precedente).

L’utilizzo del nuovo criterio di prevalenza potrebbe far sorgere ex novo gli obblighi comunicativi. Si ipotizzi una società che, per i periodi 2016, 2017 e 2018, presenti i seguenti dati di bilancio (per comodità considerati costanti):
– Stato patrimoniale: partecipazioni per 700.000 euro e immobili per 300.000;
– Conto economico: dividendi 0 e fitti attivi 50.000 euro.
Sulla base dei bilanci 2016 e 2017, tale società non risultava tenuta alle comunicazioni, ma, con il nuovo criterio, il solo requisito patrimoniale risulterebbe soddisfatto e, quindi, sorgerebbe l’obbligo comunicativo.

Rispetto a quest’ultima ipotesi si pone la questione della decorrenza in quanto la sostituzione dell’art. 10 comma 10 del DLgs. 141/2010 spiegherebbe effetti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Tale previsione, peraltro, non sembra adattarsi perfettamente agli obblighi comunicativi, che hanno natura periodica, e sono legati alle risultanze dei bilanci delle annualità precedenti.
Si ritiene che il riferimento a tale periodo d’imposta (2018) vada legato all’approvazione del relativo bilancio nell’anno successivo (es. 2019).

Rispetto alla versione previgente della disposizione, la circ. Assoholding 14 dicembre 2010 n. 6 (§ 5) aveva precisato che “il criterio definitivo della prevalenza che […] si basa sui dati risultanti dai bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, deve essere applicato nel rispetto della sua lettera normativa, cosicché gli obblighi comunicativi non sorgeranno fino a che non emerge il momento generatore dell’obbligo, rappresentato dalla data della delibera di approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo che presenta i dati richiesti”.
Adattando tale criterio alla nuova disposizione, ne conseguirebbe che gli obblighi comunicativi sorgerebbero con riferimento al mese in cui viene approvato il bilancio 2018: ipotizzando l’approvazione nel mese di aprile 2019, la prima comunicazione mensile dovrebbe essere effettuata entro il 31 maggio 2019.

2019-02-26T09:22:50+00:00Febbraio 26th, 2019|News|
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