Di Giancarlo ALLIONE

Ci risiamo. Come è stato ben osservato ieri da un nostro lettore (si veda “I vantaggi economici ricevuti dalla P.A. in Nota integrativa sono un rebus”), in nome di un principio condivisibile, la trasparenza, si riversa una nuova caterva di adempimenti su tutte le imprese italiane e, inevitabilmente, sui loro professionisti.

La L. 124/2017, che si compone di un articolo e 192 commi, ai commi 125 e ss. prevede che, se complessivamente il totale dei vantaggi pubblici ricevuti supera i 10.000 euro, “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio”. Fra i soggetti “di cui al primo periodo” ci dovrebbero essere anche “le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni”. La sanzione per le imprese che non adempiono è, come sempre, ferocissima: “la restituzione delle somme ai soggetti eroganti…”.

Ben 16 mesi dopo la sua introduzione e una trentina di giorni prima della prima vera applicazione, è intervenuta la circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro, indirizzata agli enti del Terzo settore, ma con diversi riferimenti espliciti anche alle “imprese”.
Dalla lettura della norma, della circolare e dal parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018 si desumerebbe che a partire dal 2019, nella Nota Integrativa:
– debbano essere indicate anche le somme erogate dalla P.A. che abbiano la natura di un corrispettivo per il servizio effettuato o per il bene (le fatture insomma);
– il criterio da utilizzare sia quello della cassa (somme incassate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente indipendentemente dall’anno di competenza);
– per ciascun importo debbano essere indicati, “preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico”, i seguenti elementi: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (ma non è la società che redige il bilancio?); denominazione del soggetto erogante; somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); data di incasso; causale.

Non ho competenza per stabilire se, nel caso di imprese individuali o società di persone, lo strumento per adempiere possa essere il sito internet o la pagina Facebook (come suggeriscono la norma e la circolare con riferimento agli enti), oppure se, poiché non redigono la Nota Integrativa, imprese individuali e società di persone siano totalmente esonerate da questo adempimento. Oppure ancora, quanto e come questo obbligo riguardi anche le imprese estere e, in definitiva, se le indicazioni della circolare siano applicabili in toto, come logica vorrebbe, anche alle imprese.

Se così fosse, non posso che registrare la consueta apparente scarsa considerazione delle implicazioni operative che l’adempimento “neocreato” comporta.
Primo. Apprendere in prossimità della redazione del bilancio che il criterio da utilizzare è la cassa non è privo di conseguenze. Una soluzione rapida e generalmente supportata dai software gestionali poteva essere “estrarre” tutte le fatture 2018 con split payment. Invece no. Bisognerà analizzare le fatture una per una, vedere se sono state incassate, e se sì, quando.

Secondo. Il limite previsto dalla norma (10.000 euro) “al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti” fa quasi tenerezza. Il problema non è certo stampare una tabella nella Nota Integrativa. Bisognerà comunque individuare gli incassi rilevanti e sommarli per verificare il superamento o meno della soglia.

Terzo. Non è affatto scontato sapere se il proprio cliente è controllato di diritto o di fatto da un ente pubblico. Anche qui un buon criterio poteva essere lo split payment, ma a tale regime sono soggette anche le società quotate non pubbliche.

Quarto: la norma riguarda tutte le imprese. Siamo sicuri che sia ben fatto? Per quelle che forniscono ad esempio il Ministero della difesa o la Polizia, basterà scrivere “fornitura di beni” o bisognerà indicare se si tratta di proiettili o di yogurt per la mensa?
Le somme che gli enti pubblici pagano alle imprese sono soggette a fattura elettronica. Dunque perché un nuovo obbligo sulle imprese? Chi gestisce le fatture verso la P.A. potrebbe agevolmente pubblicare in qualche sito un elenco, fornitore per fornitore con i relativi importi, “schematico e di immediata comprensibilità”.

Infine, lo dico da cittadino, se un ente pubblico versa una somma, questa dovrebbe per definizione spettare al destinatario e dovrebbe essere adeguatamente verificato che l’uso sia in linea con le ragioni che ne hanno determinato l’erogazione.
Ancora una volta, si parte da un intento meritorio, la trasparenza, ma si finisce con un retrogusto amarognolo.

Considerare il corrispettivo pagato per acquistare un bene o un servizio non un prezzo ma “un vantaggio” nasconde il retropensiero che lavorare per la P.A. sia una sorta di peccato originale da confessare in pubblico, in modo che tutti possano valutarne la gravità.
Seguendo lo stesso ragionamento andrebbero pubblicati anche i nomi e gli stipendi di tutti i dipendenti pubblici. Anche loro forniscono un servizio alla P.A. traendone un (legittimo) compenso che, allo stesso modo del corrispettivo dell’imprenditore o della parcella del professionista, integra la fattispecie di “vantaggio economico di qualunque genere”.