Il DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14, salvo alcune novità, entrerà in vigore tra 18 mesi
Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della legge delega n. 155/2017 per la riforma delle procedure concorsuali, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Diverse sono le novità da segnalare, oltre le modifiche di natura formale (il termine fallimento è sostituito con quello di liquidazione giudiziale), l’ingresso di nuove definizioni ex art. 2 (si pensi alla nozione di crisi, quella di impresa minore o di gruppo di imprese), l’istituzione dei nuovi organismi di composizione della crisi (OCRI e OCC) ecc.
Prime tra tutte, in quanto propedeutiche alle nuove procedure, sono le modifiche al diritto societario (artt. 375–384), che impongono, tra l’altro, alle imprese di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali al rilevamento tempestivo della crisi.
Altra novità, strettamente connessa, riguarda le procedure di allerta e di composizione della crisi (art. 12–25 del Codice). Il nuovo sistema è congegnato in modo che, sulla base di “indicatori di crisi” (art. 13), possa essere costantemente monitorata l’esposizione debitoria del debitore.
Costituiscono “indicatori di crisi” gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rilevabili attraverso indici che evidenzino la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e la prospettiva di continuità aziendale, ovvero i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi. Sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
Gli indici vengono elaborati dal CNDCEC con cadenza almeno triennale, secondo le classificazioni ISTAT, ma la singola impresa può indicare, con l’intervento di un professionista indipendente, quelli più idonei alle proprie caratteristiche.
Costituiscono “strumenti di allerta” gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli artt. 14 e 15. Da un lato, gli organi di controllo societari verificano che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto imprenditoriale, segnalando all’OCRI (ma senza il rischio che ciò si traduca in una giusta causa di revoca) il suo mancato tempestivo intervento, al fine di attivare la procedura successiva. Dall’altro, i creditori pubblici qualificati, ossia l’Agenzia delle entrate, l’INPS (questi a pena di inefficacia del titolo di prelazione sui crediti) e l’agente della riscossione (a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione), avvisano il debitore che la sua esposizione debitoria supera gli importi di cui al comma 2 dell’art. 15, con obbligo di regolarizzazione, a pena di segnalazione all’OCRI.
La tempestiva segnalazione della crisi è “favorita” dalla previsione di misure premiali ex art. 25 (con abbattimento delle sanzioni e degli interessi).
Si introduce, agli artt. 40 e ss., un procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione dalla crisi e dell’insolvenza.
Nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento vengono introdotti nuovi istituti, tra tutti, il “concordato minore” per i piccoli imprenditori, professionisti ecc. (escluso il consumatore).
La continuità aziendale è “centrale”nel nuovo concordato preventivo, ove si distingue tra continuità “diretta” e “indiretta”.
Il Codice si connota anche per la tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, sia nel concordato (all’art. 84 è previsto il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il ricorso, per un anno dall’omologazione), sia nella liquidazione giudiziale ex art. 189, in quanto l’apertura della procedura non costituisce motivo di licenziamento e la cessazione del rapporto di lavoro costituisce “perdita involontaria” dell’occupazione (DLgs. 22/2015), anche ai fini del trattamento NASpI.
La nuova disciplina dell’esdebitazione (artt. 278–283) è caratterizzata da due nuove forme di esdebitazione del sovraindebitato: “di diritto” (d’ufficio) e “del debitore incapiente”.
E ancora, la nuova disciplina dei gruppi di imprese ex art. 2 comma 1 lett. g), che prevede procedure unitarie di concordato preventivo, o di liquidazione giudiziale di gruppo (artt. 284–292).
Da segnalare anche il nuovo Albo dei soggetti incaricati nelle procedure (artt. 356–358), ove si registra l’inclusione anche della categoria dei consulenti del lavoro, e la previsione di specifici requisiti soggetti (di onorabilità e di professionalità), oltre che di obblighi di formazione periodici.
L’entrata in vigore del Codice (art. 389) è prevista per il 15 agosto 2020 (dopo il decorso del termine di 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), salvo alcune eccezioni (le modifiche al diritto societario, l’istituzione dell’Albo, ecc.), che entrano in vigore il 16 marzo 2019 (dopo 30 giorni).
In via transitoria continua ad applicarsi, invece, la disciplina di cui al RD 267/42 e quella della L. 3/2012 (art. 390).