Tali soggetti sono esonerati dall’emissione di e-fatture salvo quelle nei confronti della P.A.
I soggetti in regime forfetario non sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico, operando nei loro confronti un esonero previsto in maniera puntuale dall’art. 1, comma 3 del DLgs. n. 127/2015. Trattandosi di semplice esonero, resta, peraltro, sempre possibile l’utilizzo del formato elettronico, a meno che, naturalmente, non si tratti di prestazioni di carattere sanitario, per le quali opera invece un vero e proprio divieto di emissione della predetta fattura in forma elettronica.
L’esonero appena menzionato non esclude parimenti i forfetari dall’obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti della P.A., per effetto degli obblighi dettati dall’art. 1 commi 209-214 della L. 244/2007 e dal DM n. 55/2013 (si vedano le risposte a Telefisco 2018).
Per quanto riguarda, invece, le fatture di acquisto, le stesse verranno ricevute dai forfetari in formato elettronico (a meno che, naturalmente, l’emittente non sia un forfetario o un minimo oppure un soggetto non stabilito in Italia), seppur, aderendo ai recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, ai forfetari stessi debba essere consegnata anche una copia cartacea della fattura.
Relativamente ai predetti forfetari, alcuni dubbi si pongono in merito all’obbligo di trasmissione del c.d. “esterometro”, riepilogativo delle operazioni attive e passive, aventi come controparti soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.
I dubbi sorgono alla luce di una infelice tecnica adottata dal nostro legislatore, il quale, al fine di individuare i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, ha previsto, all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, che sono tenuti alla trasmissione i soggetti passivi di cui al precedente comma 3 dello stesso art. 1, il quale individua i soggetti tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica (prevedendone l’esonero, tra gli altri, per i soggetti forfetari).
In merito agli effetti del predetto richiamo, è possibile assumere due differenti linee interpretative, entrambe giustificabili, alla luce della criptica formulazione normativa adottata e della mancanza di chiarimenti ufficiali sul punto.
Secondo un primo indirizzo, il richiamo operato al comma 3 al fine di individuare i soggetti tenuti all’invio dell’“esterometro” sarebbe da intendersi quale richiamo all’ambito soggettivo della fatturazione elettronica.
Da ciò deriverebbe l’esclusione dall’obbligo comunicativo dei soggetti forfetari, in linea, peraltro, a livello sistematico con quanto accadeva per la previgente comunicazione dei dati delle fatture (c.d. “spesometro”) e con le relative indicazioni di cui alle circolari Agenzia delle Entrate nn. 1/2017 e 8/2017. In favore di questa tesi si è anche espressa Assonime, con circolare n. 26 del 13 dicembre 2018.
Una seconda tesi, meramente fondata sul tenore letterale delle disposizioni in questione, individua, invece, nel richiamo del comma 3, un semplice rimando, ai fini dell’obbligo comunicativo, ai soggetti “residenti o stabiliti”, senza dare rilievo agli ulteriori esoneri stabiliti dal medesimo comma 3. Tale seconda tesi troverebbe una possibile conferma osservando che il provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757 (§ 9.4), nel disciplinare le modalità di effettuazione della comunicazione, fa generico riferimento agli “operatori IVA residenti”.
I soggetti in regime forfetario sono, comunque, tenuti alla compilazione dei modelli INTRASTAT nei casi individuati dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016 e in particolare per le prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea.
Resta, peraltro, evidente, che nessun obbligo comunicativo – né ai fini del c.d. “esterometro” né ai fini INTRASTAT – si pone per gli acquisti che il soggetto forfetario abbia effettuato in qualità di “privato consumatore” vale a dire al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione.