La legge di bilancio 2019 ha elevato la percentuale di deducibilità per imprenditori e professionisti

Di Antonio PICCOLO

La legge di bilancio 2019 ha elevato al 40% la misura di deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali (per natura e per destinazione), ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni (IRPEF ed IRES).
Nello specifico, il comma 12 dell’art. 1 della L. 145/2018, nel modificare il comma 1 dell’art. 14 del DLgs. 23/2011, ha fissato la percentuale di deducibilità dell’IMU al 40%, rispetto alla precedente percentuale del 20%; la nuova misura si applica anche all’IMI (Comuni della Provincia di Bolzano) e all’IMIS (Comuni della Provincia di Trento).
Resta ferma l’indeducibilità dei tributi richiamati (IMU, IMI e IMIS) ai fini dell’IRAP.

Il beneficio fiscale in esame è sorto con la legge di stabilita 2014 (art. 1 comma 715-716 della L. 147/2013) nella misura “a regime” pari al 20% e, in via provvisoria, nella misura pari al 30% per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
La nuova deducibilità parziale dell’IMU nella misura del 40% ha effetto dal periodo di imposta 2019 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare e per gli artisti e professionisti.

Sotto il profilo oggettivo occorre rimarcare che, ai sensi dell’art. 43 comma 2 del TUIR, si considerano “strumentali”, in primo luogo, gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione da parte del possessore. Come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10 del 14 maggio 2014 (risposta 8.1), sono esclusi gli immobili a utilizzo promiscuo; pertanto, è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione oppure all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente.

Per individuare gli immobili strumentali cui si ricollega la deducibilità dell’IMU rileva altresì la qualifica oggettiva del fabbricato strumentale per natura, in quanto rientrante nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E, indipendentemente dall’utilizzo, cioè dall’effettiva destinazione strumentale all’attività propria dell’impresa (circ. Agenzia delle Entrate n. 26 del 1° giugno 2016, § 7.2).
Sicché nella norma di favore rientrano sia gli immobili strumentali per natura, cioè quelli classificati nelle appena citate categorie o gruppi catastali (a prescindere dal loro utilizzo), sia gli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli effettivamente ed esclusivamente utilizzati direttamente per lo svolgimento dell’attività d’impresa (a prescindere dalla categoria catastale).

La deducibilità riguarda l’IMU dovuta per i beni immobili strumentali (fabbricati e terreni) posseduti a titolo di (piena) proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie), oppure dati in concessione (beni su aree demaniali) o concessi in locazione finanziaria (leasing), per i quali l’imposta è dovuta rispettivamente dal concessionario e dal locatario o conduttore (art. 9 comma 1 del DLgs. 23/2011).
Inoltre, è opportuno rimarcare che il beneficio in commento è escluso per i beni immobili estromessi dall’impresa, per i quali i soggetti si sono avvalsi delle procedure agevolative di estromissione e i beni stessi sono rientrati nella sfera personale e privata del destinatario.

La deducibilità parziale dell’IMU opera anche per i terreni agricoli posseduti dalle società agricole, esercenti l’attività non nella forma della società semplice, che conducano direttamente il fondo agricolo e che determinano il reddito sulla base del bilancio.

Sotto i profili contabile e dichiarativo, il beneficio IMU, il cui pagamento si effettua per anni solari, è deducibile nell’esercizio in cui avviene il pagamento, in virtù del comma 1 dell’art. 99 del TUIR secondo cui le imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa (anche facoltativa), sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 10/2014 (risposta 8.2), ha precisato che la deducibilità dal reddito d’impresa compete sempre che l’imposta risulti allocata nel periodo di imposta di competenza e sia effettivamente pagata in tale anno; diversamente, il beneficio slitta nel periodo di imposta in cui l’IMU è stata corrisposta. Ad esempio, l’IMU 2018, stanziata nel Conto economico dell’esercizio 2018, sarà deducibile nella precedente misura del 20% nel modello REDDITI 2019 (relativo ai redditi 2018), se il tributo sia stato effettivamente corrisposto nel corso del 2018 (acconto e saldo).
Qualora invece l’IMU 2018 non sia stata pagata, in tutto o in parte, nel corso del 2018, ma corrisposta (in tutto o in parte) nel 2019, la deducibilità del tributo versato nel 2019, sempre nella precedente misura del 20%, va effettuata nel modello REDDITI 2020 (relativo ai redditi 2019) mediante una variazione in diminuzione nel quadro RF. Sicché la nuova misura pari al 40% opererà nel modello REDDITI 2020 (redditi 2019), se l’IMU 2019 sarà stanziata ed effettivamente corrisposta nel corrente anno.
Per i lavoratori autonomi la deducibilità avviene per “cassa”.