Esclusione dalle società di comodo se raggiunto lo «standard» ISA

Nel quinquennio 2013-2017 dovrebbe continuare a valere la causa relativa agli studi di settore

Di Luisa CORSO

I nuovi modelli REDDITI SP e SC 2019 e le relative istruzioni recepiscono le novità riguardanti le società di comodo e la causa di esclusione/disapplicazione legata all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Si ricorda infatti che, a decorrere dal periodo d’imposta 2018 (modello REDDITI 2019), gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) trovano applicazione in sostituzione degli studi di settore e dei parametri contabili; gli stessi, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale (o professionale), anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, l’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 riconosce, quale regime premiale, l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica. Il beneficio, per espressa disposizione normativa, opera al raggiungimento di determinate soglie, la cui individuazione è demandata ad un futuro provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Le istruzioni ai modelli REDDITI SP e SC 2019 introducono quindi il riferimento agli indici di affidabilità fiscale, in luogo della precedente causa di esclusione e di disapplicazione riferita alla congruità e coerenza agli studi di settore.
Il beneficio opera, in primo luogo, quale causa di esclusione da indicare, con il codice 11, nella casella 1 del rigo RS116 di REDDITI SC 2019 o del rigo RS11 di REDDITI SP 2019, per le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2018 e che conseguono il livello di affidabilità fiscale richiesto.

Come tutte le cause di esclusione, previste dall’art. 30 comma 1 della L. 724/94, anche quella riconducibile all’applicazione degli ISA è comune alla disciplina delle società non operative per insufficienza di ricavi e alle società in perdita sistematica; pertanto, il raggiungimento della soglia critica determinerà l’esclusione da entrambe le discipline (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2012, § 1.1). Per ciò che concerne la relativa verifica, va ricordato che le cause di esclusione, in genere, vanno riscontrate nel periodo di imposta in cui ricorre lo status di società di comodo. Correttamente, infatti, le istruzioni ai modelli REDDITI 2019, relativi al periodo di imposta 2018, menzionano le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2018.

Analoga indicazione è utilizzata a commento della causa di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, da indicare con il codice 11, nella casella “Società in perdita sistematica” del rigo RS116 di REDDITI SC 2019 e del rigo RS11 di REDDITI SP 2019.

Va, sul punto, rilevato che, a differenza delle cause di esclusione, la sussistenza delle cause di disapplicazione va verificata nel quinquennio di osservazione precedente; si tratta, per le società che risultano in perdita sistematica nel periodo di imposta 2018, del quinquennio 2013-2017. In tali periodi, dovrebbe continuare a trovare applicazione la causa relativa agli studi di settore, posto che, come detto, gli indici di affidabilità fiscale operano dal periodo di imposta 2018.

In altre parole, la società risultata in perdita sistematica nel periodo di imposta 2018 può disapplicare la disciplina se in uno qualsiasi dei periodi compresi nel quinquennio 2013-2017 è risultata congrua e coerente ai fini degli studi di settore.

L’indicazione impiegata dalle istruzioni a commento del codice 11, in relazione alla causa di disapplicazione, pare dunque rappresentare una “svista” dovuta all’aggiornamento alla luce della normativa attualmente in vigore ma ciò non dovrebbe far venir meno la validità del riscontro del requisito di congruità e coerenza ai fini degli studi di settore per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica nel periodo di imposta 2018.

A conferma, depone la circostanza che le stesse istruzioni di commento al codice 11 richiamino la lett. l) dell’art. 1 del provvedimento 11 giugno 2012 n. 87956 la quale, letteralmente, individua le “società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore”.

È evidente che analoghe conclusioni dovrebbero continuare a valere anche per il periodo di imposta 2019 (REDDITI 2020) ove, però, le causa relativa agli studi di settore (da riscontrare in uno dei periodi 2014-2017) coesisterà con quella relativa all’applicazione degli ISA (da riscontrare nel periodo di imposta 2018). Così anche per le dichiarazioni dei redditi successive, fino ad esaurimento del quinquennio in cui risultavano in vigore gli studi (l’ultimo periodo di imposta interessato sarebbe il 2022 che ha come periodo di osservazione il quinquennio 2017-2021).
Si auspica quindi che le istruzioni ai successivi modelli dichiarativi siano conseguentemente adeguati.

2019-02-04T08:28:11+00:00Febbraio 4th, 2019|News|
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