L’attenuazione delle sanzioni in caso di trasmissione tardiva non «copre» l’omesso versamento

Di Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

La riduzione della sanzione prevista nel caso in cui la fattura elettronica sia trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica successiva a quella di riferimento, non si applica in relazione all’eventuale tardivo versamento dell’imposta dovuta.

In sostanza, nell’ipotesi in cui un’operazione sia effettuata da un soggetto passivo IVA “mensile” il 21 febbraio 2019 e il documento venga trasmesso al Sistema di Interscambio il 13 aprile 2019, ovvero oltre il termine per la liquidazione periodica di febbraio, ma entro quella successiva, la disposizione agevolativa di cui all’art. 10 del DL 119/2018 si applica esclusivamente sulle sanzioni relative alla tardiva emissione del documento di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97. Se, dunque, il soggetto passivo, oltre a trasmettere in ritardo la e-fattura, versasse l’imposta entro il 16 aprile, anziché entro il termine, corretto, del 18 marzo (essendo il 16 e il 17 festivi), sarebbe passibile della sanzione di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, salvo, eventualmente, ricorrere al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

Si tratta di un’utile precisazione, fornita ieri dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019, che, peraltro, risulta coerente sia con il dettato normativo che con i precedenti chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria.
Nel periodo “transitorio” definito dall’art. 10 del DL 119/2018 (primo semestre 2019, esteso, per i “mensili” al 30 settembre), pur restando ferme le disposizioni di cui all’art. 21 comma 4 del DPR 633/72, che prevedono che la fattura immediata debba essere emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, vengono azzerate o ridotte le sanzioni, nell’ipotesi in cui la trasmissione, pur tardiva, sia eseguita entro i termini, rispettivamente, della liquidazione periodica di riferimento o di quella successiva.

L’agevolazione è stata introdotta, come si legge nella relazione illustrativa al DL 119/2018, con l’obiettivo “di non differire l’entrata in vigore della fatturazione elettronica”, riducendo gli effetti dei possibili ritardi di trasmissione conseguenti a problematiche tecniche. Si comprende, conseguentemente, come essa non possa avere influenza sui termini di versamento che restano ancorati all’esigibilità dell’imposta.

In sostanza, quindi, il soggetto passivo dovrebbe generare la fattura nel momento in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi si considera effettuata (ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72), inserendo tale data all’interno del file fattura, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso del forum organizzato il 15 gennaio scorso dal CNDCEC.
Se, per qualsiasi motivo, la fattura venisse trasmessa (id est emessa) successivamente (seppur entro i termini sopra descritti), “interverrebbe” l’azzeramento o l’attenuazione delle sanzioni per effetto delle disposizioni di cui all’art. 10 del DL 119/2018.

Lo stesso soggetto passivo, pur non avendo ancora trasmesso il documento, dovrebbe peraltro considerare che, in seguito all’effettuazione dell’operazione, l’imposta risulta esigibile e, quindi, deve essere computata nella liquidazione periodica di cui all’art. 1 del DPR 100/98.
In termini pratici, ciò potrebbe inevitabilmente comportare un’inconsueta e singolare conseguenza: nel caso di specie, infatti, al fine di prevenire l’applicazione delle sanzioni, il soggetto passivo verserebbe l’imposta in anticipo rispetto alla data di trasmissione della fattura.

Sempre nel corso di Telefisco 2019, si è avuta un’ulteriore conferma di quanto già precisato nel forum del CNDCEC del 15 gennaio scorso. In tale circostanza l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il possesso della fattura elettronica costituisce una condizione indispensabile per la deducibilità del costo del carburante e per la detraibilità della relativa imposta. Non è quindi più sufficiente il “solo” pagamento con mezzi elettronici (comunque indispensabile, insieme alla fattura).

L’Amministrazione finanziaria, richiamando il contenuto della circolare 30 aprile 2018 n. 8, ha poi sottolineato che tra gli elementi che devono essere obbligatoriamente indicati nella fattura elettronica che documenta l’acquisto del carburante, non è obbligatoria l’indicazione della targa o di altro estremo identificativo del veicolo.

Resta ferma la possibilità di inserire tali elementi, nel campo “Altri Dati Gestionali”, nel caso in cui, ad esempio, il soggetto passivo possieda veicoli soggetti a differente trattamento ai fini delle imposte. L’imprenditore che detenesse un autocarro e un’autovettura, avrebbe certamente interesse a indicare la targa del primo nelle fatture relative all’acquisto del carburante, così da potere facilmente dimostrare quali spese non sono soggette a limiti di deducibilità e detraibilità.