Nel Ddl. di conversione del decreto semplificazioni la proposta di modifica che interviene sulla legge di bilancio per ripristinare l’aliquota ridotta

Di Francesco NAPOLITANO

Oltre alle misure riguardanti lo “Sport bonus” e l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti degli enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciuti dal CONI (si veda “Sport bonus anche per le erogazioni liberali effettuate da privati” del 9 gennaio 2019), la L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) contiene ulteriori misure a favore degli enti che appartengono al mondo no profit.

Particolare clamore ha suscitato la disposizione contenuta nel comma 51, con la quale è stato abrogato in toto l’art. 6 del DPR 601/73, recante la riduzione al 50% dell’IRES per alcuni enti senza scopo di lucro che svolgono attività di assistenza e beneficenza, a condizione che siano in possesso della personalità giuridica. Si tratta, a mero titolo di esempio, di enti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, istituti autonomi case popolari, enti ed istituti scientifici senza scopo di lucro.
Occorre anche dare atto che, soprattutto in seguito alle sollecitazioni pervenute dal mondo ecclesiastico, che gestisce numerose realtà no profit dedite all’assistenza e alla beneficenza, l’Esecutivo ha apertamente affermato che interverrà quanto prima per ripristinare lo status quo ante, in tal modo garantendo l’applicabilità della riduzione IRES in questione agli enti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 6 del DPR 601/73. Al riguardo, va segnalato che in sede di conversione in legge del DL 135/2018(decreto semplificazioni) è stato presentato un emendamento che, abrogando i commi 51 e 52 dell’art. 1 della L. 145/2018, ripristina l’art. 6 del DPR 601/73.
Parlando delle risorse necessarie per cancellare la misura contenuta nella legge di bilancio, ieri il Sottosegretario al MEF Massimo Garavaglia ha dichiarato che sono state trovate le coperture necessarie per cancellare il raddoppio dell’imposta.

Se la proposta di modifica verrà approvata, la riduzione non opererà per i futuri Enti del Terzo settore (ETS) che si iscriveranno nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) (comma 2 del citato art. 6, come modificato dall’art. 89 del DLgs. 117/2017), essendo soggetti agli specifici regimi fiscali introdotti con il DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS).
Diversamente, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’art. 4, comma 3 del CTS che si iscriveranno nel RUNTS, la riduzione in questione opererà soltanto sull’IRES derivante dallo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale.

Ulteriore misura introdotta riguarda l’abrogazione dell’obbligo della fattura elettronicaper i contratti di sponsorizzazione e pubblicità degli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal CONI, che era stato introdotto con il DL 119/2018, e per effetto del quale lo stesso obbligo era stato posto in capo al cessionario. Si tratta, in realtà, di un coordinamento con il comma 1 dell’art. 10 dello stesso decreto, perché avrebbe imposto un obbligo anche a soggetti che godono di regimi forfetari (L. 398/91) e che hanno introiti inferiori alla soglia di 65.000 euro fissata dallo stesso articolo e sono in assoluto esonerati dall’obbligo in rassegna.

Pertanto, e in sintesi, l’abrogazione del comma 2 del citato art. 10 del DL 119/2018 comporta che per i contratti in questione sarà necessario emettere la fattura elettronica, ma soltanto per gli enti in regime di L. 398/91 che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali superiori a 65.000 euro. Infatti, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 suddetto, l’obbligo sarà a carico del cessionario o committente soggetto IVA, mentre al di sotto di tale soglia è previsto l’esonero assoluto da ciò, come sopra accennato.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 è intervenuta anche sul DLgs. 117/2017, aggiungendo un’ulteriore previsione all’art. 79, contenente disposizioni in materia di imposte sui redditi degli ETS. Infatti, il comma 82 introduce la lettera b-bis) al comma 3 del citato art. 79, secondo il quale si considerano non commerciali anche le attività ex art. 5, comma 1, lett. a), b) e c) del CTS (attività di interesse generale), se queste sono svolte dalle fondazioni delle ex IPAB. Condizione affinché operi la non commercialità di tali attività è che gli utili siano totalmente reinvestiti in attività sanitaria o socio-sanitaria e che non sia stato deliberato alcun compenso ai componenti degli organi amministrativi.

Si tratta, in sostanza, degli enti che svolgono la propria attività nei campi dei servizi sociali, sanitario e socio-sanitario, dove la presenza di introiti anche elevati (come le rette per lungo-degenza) poteva creare qualche problema riguardo alla perdita della qualifica di ETS non commerciale, considerati gli stringenti parametri di non commercialità recati dai commi 2 e 2-bis dell’art. 79 del CTS (gratuità della prestazione, corrispettivo non superiore al costo effettivo o non oltre il 5% di questo, per ciascun periodo d’imposta e al massimo per due periodi consecutivi).