L’Agenzia delle Entrate ha confermato ieri l’impossibilità di procedere con le copie analogiche

Di Luca BILANCINI

Nel commercio al dettaglio la fattura richiesta dal cliente deve necessariamente essere emessa in formato elettronico, dallo scorso 1° gennaio 2019, a meno che il soggetto emittente non ricada in una delle condizioni di esonero previste dall’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015. Si è avuta ulteriore conferma di tale principio nella risposta a interpello n. 7, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.

La questione era già stata sostanzialmente analizzata nella FAQ 2 contenuta nelle risposte che l’Agenzia delle Entrate aveva pubblicato lo scorso 21 dicembre 2018 (si veda “In attesa della fattura elettronica sufficienti scontrino o ricevuta” del 22 dicembre 2018).
In forza di quanto disposto dall’art. 22 del DPR 633/72, i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate non sono tenuti all’emissione della fattura, a meno che questa non sia “richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”. Il rilascio della ricevuta (di cui all’art. 8 della L. 249/76) o dello scontrino fiscale (L. 18/83), consente, infatti, di adempiere l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Tali documenti risultano essere altresì idonei ai fini dell’eventuale emissione della fattura differita di cui all’art. 21 comma 4 terzo periodo del DPR 633/72.

L’Agenzia delle Entrate ricorda, nella risposta a  interpello n. 7/2019, quanto già precedentemente affermato nella circolare ministeriale 4 aprile 1997 n. 97, ovvero che, in ragione del fatto che la fattura ha natura “sostitutiva” dello scontrino o della ricevuta fiscale, il rilascio di tali documenti è escluso “solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione”.

Nel documento di prassi si precisa, inoltre, che nell’ipotesi in cui venga emessa fattura differita, l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale andrà scorporatodal totale giornaliero (si veda al proposito la C.M. n. 249/1996). Analogamente, se viene preliminarmente rilasciata ricevuta fiscale, i corrispettivi oggetto di successiva fatturazione “potranno essere tenuti distinti” nel relativo registro, in modo da escluderli dalle liquidazioni periodiche (concorrendo alle liquidazioni relative alle fatture differite corrispondenti).

Come è stato più volte affermato dall’Amministrazione finanziaria, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, non si è inteso generare una nuova categoria documentale rispetto alla fattura “ordinaria”; per questo motivo devono ritenersi applicabili alle “e-fatture”, tutte le regole e i chiarimenti precedentemente riferiti al documento “analogico”.

Ciò premesso, nel caso di emissione di fatture elettroniche, precedute da scontrino, l’Agenzia invita i soggetti passivi che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate a compilare, all’interno del file, il blocco informativo “Altri Dati Gestionali”con le necessarie informazioni relative al documento precedentemente emesso (inserendo, ad esempio, “l’identificativo alfanumerico dello scontrino” nel campo “Riferimento Testo”).

Si ricorda inoltre che, con la citata FAQ 2 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 2018, sono state suggerite due diverse soluzioni nell’ipotesi in cui, nell’ambito dell’attività degli esercenti al dettaglio, sia necessario emettere fattura su richiesta del cliente.

Da un lato è consentita l’emissione di fattura differita, atteso che, come precisato, la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale sono documenti equipollenti al DDT. Dall’altro, in caso di fattura “immediata”, il soggetto passivo potrà trasmettere il documento elettronico entro il termine per la liquidazione periodica, senza sanzioni in forza di quanto disposto dall’art. 10 del DL 119/2018, salvo rilasciare al proprio cliente, al momento dell’acquisto, uno dei seguenti documenti:
– una quietanza ex art. 1199 c.c. (che non assume rilevanza fiscale);
– una stampa cartacea della fattura;
– la ricevuta del POS, se è stato effettuato un pagamento elettronico;
– il rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (con scorporo del relativo ammontare dai corrispettivi giornalieri).

In ogni caso, come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 7 pubblicata ieri, fatte salve le ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019 deve escludersi la possibilità di emettere la “fattura con scontrino” in formato analogico.