Occorre indicare anche le modalità di gestione dei rischi

Di Silvia LATORRACA

La L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha ampliato le informazioni di carattere non finanziario che devono essere fornite dagli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni e dagli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni.

Al tal riguardo, si ricorda che il DLgs. 254/2016, contenente le disposizioni attuative della direttiva 2014/95/Ue (che ha modificato la direttiva 2013/34/Ue), ha previsto, a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di redigere annualmente, su base individuale e consolidata, la dichiarazione di carattere non finanziario, la quale “copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa”.

La dichiarazione può essere contenuta nella Relazione sulla gestione oppure può costituire una relazione distinta.
La responsabilità della redazione e pubblicazione compete agli amministratori. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel decreto e ne riferisce nella Relazione annuale.
Una volta approvata dall’organo di amministrazione, la Relazione distinta è messa a disposizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio ed è oggetto di pubblicazione sul Registro delle imprese.

Per quanto attiene al contenuto, la dichiarazione descrive almeno (art. 3 comma 1 del DLgs. 254/2016):
– il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) del DLgs. 231/2001, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi (lett. a);
– le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario (lett. b);
– i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto (lett. c).

In sostanza, la dichiarazione è finalizzata a fornire una migliore conoscenza dell’impresa a coloro i quali abbiano, a diverso titolo, un interesse nell’avere una visione più integrata e realistica dell’impresa stessa, in modo che questa possa essere meglio valutata e compresa.
L’obbligo di redigere la dichiarazione individuale di carattere non finanziario si applica agli enti di interesse pubblico di cui all’art. 16 comma 1 del DLgs. 39/2010 (ovvero società quotate, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione), qualora abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
– totale dello Stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
– totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.

L’obbligo di redigere la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario si applica, invece, agli enti di interesse pubblico che siano società madri (cioè siano tenute alla redazione del bilancio consolidato) di un gruppo di grandi dimensioni.

Si considera di grandi dimensioni il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie (cioè le imprese incluse nel perimetro di consolidamento) che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:
– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro;
– totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni di euro.

Tanto premesso, l’art. 1 comma 1073 della L. 145/2018, al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, modifica l’art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 254/2016, stabilendo che la dichiarazione di carattere non finanziario deve descrivere, oltre ai principali rischi connessi ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa e che derivano dalle attività da essa svolta, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, anche “le modalità di gestione degli stessi” rischi.

In relazione alla disposizione in esame, non è prevista una specifica disposizione di decorrenza.
La modifica trova, quindi, applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della L. 145/2018).