Basta versare 25 euro per la tardività, le imposte e gli interessi legali
La tardiva dichiarazione, intendendosi per tale la dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP e quella del sostituto d’imposta, può essere ravveduta solo entro 90 giorni dal termine di scadenza, come prevede l’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97.
In tal caso, la sanzione da omessa dichiarazione è ridotta a 1/10 del minimo.
Relativamente alle dichiarazioni da presentare nell’anno 2018, inerenti al periodo d’imposta 2017, dunque:
– la dichiarazione IVA, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2018, poteva essere ravveduta entro il 30 luglio 2018;
– le dichiarazioni dei redditi, IRAP e il modello 770, il cui termine è scaduto il 31 ottobre 2018, possono essere ravvedute entro il 29 gennaio 2019.
Per le modalità di effettuazione del ravvedimento operoso, vale quanto, da ultimo, è stato specificato con la circolare n. 42 del 2016, ove l’Agenzia delle Entrate, confermando un orientamento pacifico sin dalla circolare n. 23 del 1999, ribadisce che la tardiva dichiarazione è equiparata ad una dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte dovute, punita quindi in misura fissa, da 250 a 1.000 euro.
Circoscrivendo il discorso alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IRAP (ma le stesse precisazioni, a livello generale, valgono per la dichiarazione del sostituto d’imposta), occorre, entro il prossimo 29 gennaio 2019:
– presentare la dichiarazione omessa;
– pagare la sanzione di 25 euro (1/10 di 250), con codice tributo “8911”;
– versare, se del caso, le imposte che, entro il termine per il versamento del saldo, avrebbero dovuto essere pagate per il 2017, nonché gli acconti per il 2018 (primo e secondo o unico acconto);
– versare la sanzione ridotta da tardivo versamento;
– pagare gli interessi legali sui tardivi versamenti, calcolati pro rata temporis (si evidenzia che, in ragione del DM 12 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 il tasso è stato innalzato dallo 0,3% allo 0,8%).
Si pone spesso un problema inerente all’anno da indicare nel modello F24, in corrispondenza del codice tributo “8911”.
Sulla base di alcuni documenti provenienti dall’Agenzia delle Entrate (circ. DRE Veneto 24 ottobre 2000 n. 51512; guida “ Errori fiscali: conseguenze e rimedi”, pubblicizzata con comunicato del 16 gennaio 2006), nel campo “anno di riferimento” dovrebbe essere indicato l’anno in cui la violazione è stata commessa, e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione.
Allora, se, come nella specie, si ravvede la tardiva presentazione del modello REDDITI 2018 (relativo al 2017), nel campo “anno di riferimento” bisogna indicare “2018”, essendo a questi fini irrilevante che il ravvedimento, materialmente, sia avvenuto nel corso dell’anno 2018 o nel 2019.
Se non ci si ravvede entro il 29 gennaio, la sanzione, ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 471/97, va, per la dichiarazione dei redditi e IRAP, dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione è applicata in misura fissa, per un importo variabile da 250 a 1.000 euro.
Se, invece, la dichiarazione viene presentata entro il termine di quella per l’anno successivo, la sanzione proporzionale è dimezzata, essendo dal 60% al 120% delle imposte, con minimo di 200 euro. Se non ci sono imposte da versare, la sanzione è anche in tal caso, fissa, da 150 a 500 euro.