Secondo la DRE Piemonte, anche per le deliberazioni assunte sino al 31 dicembre 2017 non si applica la ritenuta a titolo d’imposta
La Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risposta all’istanza di interpello n. 901-498/2018, che le distribuzioni di dividendi a favore di persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate deliberate nel 2017, ma eseguite nel 2018, mantengono il previgente regime impositivo, non scontando quindi la ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Si tratta, a quanto consta, del primo documento dell’Amministrazione finanziaria sul tema della disciplina transitoria dei dividendi contenuta nell’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), che risolve in senso positivo una questione suscettibile di avere riflessi non solo sulla posizione dei soci percipienti, ma anche su quella delle società emittenti in qualità di sostituto d’imposta.
In termini generali, l’art. 1 commi 999 e seguenti della L. 205/2017 ha modificato il regime fiscale dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non imprenditori (artt. 47 del TUIR e 27del DPR 600/73), assimilando il regime fiscale degli utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate a quello che, da anni, caratterizza il possesso di partecipazioni non qualificate. Per effetto dell’intervento normativo in questione, gli utili che derivano dal possesso di partecipazioni qualificate non concorrono più alla formazione del reddito complessivo del percipiente in misura parziale (40%, 49,72% ovvero 58,14% a seconda del periodo di formazione), ma scontano invece la ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista dall’art. 27 del DPR 600/73, la quale esclude ogni obbligo dichiarativo a carico del percipiente medesimo.
A norma dell’art. 1 comma 1005 della L. 205/2017, le modifiche in esame esplicano efficacia per i redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018. Ai sensi del successivo art. 1 comma 1006, tuttavia, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26 maggio 2017 (e, pertanto, i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente, pur se in misura parziale, senza subire la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 27 del DPR 600/73).
Se interpretata in senso letterale, la norma transitoria non “coprirebbe” tutte quelle situazioni nelle quali la società ha deliberato la distribuzione degli utili prima del 31 dicembre 2017 ma ha dato esecuzione alla delibera, attribuendo materialmente il denaro ai soci, nel corso del 2018.
La Direzione Regionale del Piemonte ha, invece, correttamente preso atto che queste situazioni devono essere risolte alla luce di un’interpretazione logico-sistematica della disposizione, secondo la quale essa dovrebbe riguardare non solo i dividendi percepiti nel quinquennio 2018-2022 la cui distribuzione sia stata deliberata nel medesimo arco temporale, ma anche i dividendi percepiti nel quinquennio 2018-2022 la cui distribuzione sia stata deliberata prima del 1° gennaio 2018.
Come rilevato dalla stessa Relazione al disegno di legge di bilancio 2018, la ratio della disposizione transitoria è da ricercarsi nell’esigenza di non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017; la norma dovrebbe, quindi, applicarsi non tanto in funzione della data in cui la delibera di distribuzione è stata assunta, quanto piuttosto in funzione del momento in cui gli utili si sono formati. Il fatto stesso che l’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 richiami le regole del DM 26 maggio 2017 (le quali prevedono un regime diverso a seconda della data di formazione degli utili) dovrebbe, del resto, risultare indice della volontà di considerare proprio la data di formazione, e non quella della delibera di distribuzione, il discrimine per valutare il regime di tassazione applicabile.
La risposta all’istanza di interpello n. 901-498/2018 conferma, poi, che rimangono ferme, nell’ambito delle previgenti disposizioni applicabili, quelle relative all’ordine di distribuzione delle riserve: nel caso specifico, avendo ancora la società “capienza” in riserve di vecchia formazione (utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007), queste sono tassate in capo al socio nel limite del 40% del relativo ammontare, e non secondo le meno favorevoli percentuali (49,72% e 58,14%) che caratterizzano gli utili di più recente formazione.
Rimane, a questo punto, da auspicare che l’orientamento formalizzato dalla DRE Piemonte si consolidi a livello nazionale, in modo tale da risolvere una volta per tutte un problema, determinato da imperfezioni della tecnica normativa, che ha creato incertezze non di poco conto in molti contesti societari.