Gli intermediari possono rilasciare le dichiarazioni ai contribuenti mediante apposite procedure

Di Massimo NEGRO

L’intermediario abilitato che ha trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni fiscali dei propri clienti può utilizzare modalità telematiche anche per rilasciare al contribuente la dichiarazione trasmessa e la relativa comunicazione di ricezione, in luogo della consegna fisica e/o manuale, nel rispetto di apposite procedure. L’importante conferma è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 97, pubblicata ieri, 6 dicembre.

Ai sensi dell’art. 3 comma 6 del DPR 322/98, gli intermediari abilitati, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la presentazione telematica della dichiarazione, devono infatti rilasciare al contribuente:
– la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
– la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante il ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica, ai fini della prova della presentazione della dichiarazione.

Il successivo comma 9 stabilisce che il contribuente deve conservare, per il periodo previsto dall’art. 43 del DPR 600/73, ed esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria:
– la dichiarazione trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario, redatta su modello conforme a quello approvato e debitamente sottoscritta (dal contribuente stesso e dall’eventuale intermediario che l’ha trasmessa);
– i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre e trasmettere la dichiarazione (es. impegno alla trasmissione telematica e copia della ricevuta di ricezione dell’Amministrazione finanziaria).

A sua volta, gli intermediari abilitati devono conservare, anche su supporti informatici, sempre per il periodo previsto dall’art. 43 del DPR 600/73, una copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione (art. 3 comma 9-bis del DPR 322/98).

Al riguardo, le ris. Agenzia delle Entrate 18 ottobre 2007 n. 298 (§ 1) e 8 agosto 2008 n. 354hanno chiarito che:
– la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato dallo stesso;
– la copia conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.
In caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo, l’intermediario deve procedere alla riproduzione della dichiarazione su modello conforme a quello approvato per lo specifico periodo d’imposta.

Con la successiva circolare del 9 maggio 2013 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
– la copia della dichiarazione (modello 730) e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto di conformità, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico o in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta;
– in caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l’identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando l’osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso oggetto dell’interpello in esame, l’istante, in qualità di intermediario abilitato a trasmettere le dichiarazioni ai sensi dell’art. 3 del DPR 322/98, ha evidenziato che, nello svolgimento della propria attività, effettua numerosi invii di documenti informatici, incluse le dichiarazioni fiscali dei clienti. Inoltre, lo studio dispone di una piattaforma internetattraverso la quale il cliente può consultare/scaricare la propria documentazione accedendo a un’area dedicata e riservata, tramite credenziali fornite al momento della registrazione.

Nel rispetto delle suddette disposizioni e dei precedenti documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto ammissibile il sistema di “rilascio” ai contribuenti dei documenti telematici trasmessi dall’istante, strutturato attraverso i seguenti passaggi:
– invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che, entro 30 giorni dal termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate, i documenti telematici trasmessi saranno a disposizione in un’apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge;
– entro 30 giorni dal termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate, pubblicazione nell’area riservata al contribuente del documento telematico trasmesso, con relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuente possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la conservazione, gli obblighi previsti dall’art. 3 comma 9 del DPR 322/98.