Applicabili dal 2020 i “quick fixes” in materia di cessioni a catena, “call-off stock”, valore sostanziale del numero identificativo VIES

Di Simonetta LA GRUTTA

Proseguendo l’opera di modernizzazione del sistema degli scambi intraunionali, nella giornata di ieri, 4 dicembre 2018, il Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN) ha adottato tre brevi atti legislativi volti a modificare alcune norme in vigore nella Ue, nelle more della definizione e successiva introduzione del nuovo sistema IVA per gli scambi tra Stati membri.

Si tratta, in particolare, dei cosiddetti quattro “quick fixes”:
– definizione di “call-off stock arrangements” intra Ue, semplificazione del regime IVA applicabile nello Stato membro di origine e nello Stato membro di destinazione dei beni e condizioni per l’applicazione del regime semplificato; è bene precisare che, nel nostro ordinamento, il “call-off arrangement” è noto come “consignment stock”;
– definizione di “cessioni a catena”, di “operatore intermediario” e condizioni alle quali opera il regime di non imponibilità IVA (esenzione IVA in termini comunitari);
– valore sostanziale (e non formale) del numero identificativo VIES al fine di beneficiare del regime di non imponibilità riservato alle cessioni intra Ue di beni;
– identificazione della documentazione che costituisce prova del trasporto o della spedizione di un bene da uno Stato membro a un altro, nel quadro delle cessioni intra Ue di beni, perché si possa qualificare l’operazione come non imponibile IVA.

L’implementazione dei principi contenuti nei “quick fixes” comporterà modifiche:
– alla Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), secondo quanto risulta dall’Interinstitutional file 2017/0251 (CNS) (FISC 397; ECOFIN 881);
– al Regolamento Ue 282/2011, in base alle previsioni dell’Interinstitutional file 2017/0249 (CNS) (FISC 398; ECOFIN 882);
– al Regolamento Ue 904/2010, secondo quanto statuito dall’Interinstitutional file 2017/0248 (CNS) (FISC 399; ECOFIN 883).

Le modifiche entreranno in vigore a stretto giro, ossia il 1° gennaio 2020, testimoniando ancora una volta l’urgenza per l’attuazione di nuove norme che regolino le operazioni intraunionali.

La modernizzazione del sistema di tassazione dei consumi costituisce una delle priorità dell’attuale semestre dell’ECOFIN, come pure degli altri organi Ue, e trae le sue origini dall’Action Plan sul futuro dell’IVA (COM (2016) 148 final).
L’attuale sistema, infatti, fondato sulla tassazione nello Stato membro di destinazione (“Destination Principle”), era nato come transitorio e finalizzato a consentire, in un ragionevole lasso di tempo, l’avvicinamento delle legislazioni interne – e in particolare delle aliquote IVA – in modo da garantire l’applicazione dell’imposta nello Stato membro di origine (“Origin Principle”), senza che questo potesse turbare la concorrenza e più in generale la libera circolazione delle merci.

Negli anni, tale progetto è risultato, di fatto, inattuabile e, nel frattempo, il regime transitorio si è rivelato particolarmente vulnerabile, al punto da generare ogni anno frodi fiscaliall’interno dell’Ue per circa 50 miliardi di euro, con irrimediabili conseguenze sul gettito fiscale della Ue e dei Paesi aderenti e sulla tutela della concorrenza all’interno dell’Unione, con perdita della competitività.

In questo quadro si inseriscono i “quick fixes”, volti a “tamponare” le gravi emorragie sopra delineate, in attesa che gli organi preposti possano completare gli studi e la formalizzazione del nuovo sistema che regoli gli scambi tra gli Stati membri.
Non può non ricordarsi, tuttavia, che, a loro volta, i principi contenuti negli atti legislativi adottati ieri dall’ECOFIN hanno il proprio fondamento nelle interpretazioni che la Corte di Giustizia Ue ha fornito negli ultimi anni in merito alle fattispecie interessate dalle modifiche.
Con le opportune cautele, dunque, tali principi sono già, in buona parte applicabili negli Stati membri.