Le misure sono state introdotte in Senato in sede di conversione del DL 119/2018

Di Francesco NAPOLITANO

Il Ddl. di conversione del decreto fiscale (DL 119/2018) approvato in Senato e ora all’esame della Camera, inserendo un ulteriore periodo al termine dell’art. 1, comma 3 del DLgs. n. 127/2015, prevede che saranno esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che hanno optato per l’applicazione della L. 398/91, che regola in maniera specifica il mondo sportivo dilettantistico.

La modifica prevede altresì l’ulteriore condizione che l’esonero si applichi per i soggetti che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciale non superiori a 65.000 euro. In caso di superamento, l’obbligo è assolto dal cessionario o committente che sia soggetto passivo IVA.

Ancorché la L. 398/91 riguardi in maniera specifica gli enti sportivi dilettantistici, sia sotto forma di associazione che di società sportiva dilettantistica non lucrativa (per effetto del richiamo ex art. 90 della L. 289/2002), la questione interessa anche gli altri enti senza scopo di lucro che, per il combinato disposto degli artt. 9-bis del DL 417/1991 e 2 del L. 350/2003, possono optare per i benefici della citata L. 398/91. Si tratta, in particolare di associazioni senza fini di lucro, pro loco (individuate dal DL 417/1991) e di associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare (indicate nella L. 350/2003).

Tali ultime norme, peraltro, verranno abrogate (ex art. 102, comma 1, lett. e) ed f) del DLgs. 117/2017) con la piena entrata in vigore del Codice del Terzo settore (ex art. 104); in tal modo, la L. 398/91 resterà valida soltanto per gli enti sportivi dilettantistici che non transiteranno nel RUNTS.  Di conseguenza, la previsione normativa – come sopra esposta ed inserita nel nuovo testo del Ddl. – di fatto si rivolge alla intera platea degli enti come sopra dettagliati, sempre a condizione che siano qualificabili come soggetti passivi IVA. Fermo restando l’esonero, nei termini sopra rappresentati, dall’emissione di e-fatture, per quanto concerne la ricezione delle stesse da parte dei fornitori tali soggetti dovranno comunque dotarsi di un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) al quale i documenti verranno recapitati dal SdI.

Diversamente, in caso di possesso unicamente di codice fiscale, tali enti saranno assimilati ai consumatori finali. In questo caso, non sarà necessario avere e fornire un indirizzo PEC in quanto il fornitore, nel compilare ed emettere la fattura elettronica, utilizzerà nel campo del codice destinatario il codice univoco “0000000”, mentre in quello relativo alle informazioni di carattere generale inserirà il codice fiscale dell’ente senza scopo di lucro.

Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 (§ 3.4) è chiarito che in tal caso il fornitore consegnerà una copia analogica direttamente all’associazione, indicando anche il fatto che la stessa si trova in formato elettronico nell’area riservata messa a disposizione  dall’Agenzia delle Entrate, dove l’ente in questione potrà accedere con le proprie credenziali (previa abilitazione) e scaricare il documento.

L’Agenzia delle Entrate nelle FAQ sulla fatturazione elettronica diffuse lo scorso 28 novembre, ha peraltro precisato che consumatori finali ed enti non commerciali possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori tramite il SdI, comunicando agli stessi, ad esempio, il proprio indirizzo PEC.
Oltre all’esonero sopra descritto, le modifiche apportate al testo in sede di conversione al Senato prevedono che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione effettuate dagli stessi soggetti che hanno optato per la L. 398/91 siano adempiuti dai soggetti passivi IVA cessionari delle medesime prestazioni.

Inoltre, per effetto dell’inserimento nell’art. 79 del DLgs. 117/2017 del comma 2-bis, le attività di interesse generale (ex art. 5 del DLgs. 117/2017) si considerano non commerciali quando i ricavi non superano di oltre il 5% i costi effettivi per singolo periodo di imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi.

Al riguardo, si ricorda che il comma 2 dell’art. 79 dispone quando le attività di interesse generale si considerano non commerciali, ossia quando sono rese gratuitamente o dietro corrispettivi non superiore ai costi effettivi. Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione al DL 119/2018 viene riproposta la formulazione di un elemento di “flessibilità”, già tentato in sede di emanazione del DLgs. n. 105/2018 (correttivo del CTS) ma bocciato in quanto si trattava non di una “correzione” ma dell’inserimento di una nuova norma, non accoglibile in quella sede in base ai rilievi del Consiglio di Stato.

Diversamente, nell’attuale sede di conversione del DL fiscale parrebbe esserci questa possibilità, andando incontro alle voci che vedono nella norma del citato comma 2 dell’art. 79 un elemento di forte rigidità, oltre alla parte di dubbio su cosa si debba intendere per “costi effettivi” (ancorché con il rimando alla Relazione illustrativa del CTS, si ravviserebbe l’ipotesi che siano da considerare anche i costi indiretti o figurativi).