Il DLgs. che recepisce la direttiva 2016/1164/Ue elimina il regime speciale sugli interessi dei mutui garantiti da ipoteca su immobili per la locazione

Di Salvatore SANNA

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2016/1164/Ue, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (c.d. ATAD 1), riscrive completamente l’art. 96 del TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi sostenuti dai soggetti IRES.

In linea generale, le novità in argomento entreranno in vigore a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (il 2019 per i soggetti “solari”), salvo l’applicazione del regime transitorio previsto dal decreto. Resta ferma la distinzione tra il regime previsto per i soggetti finanziari e quello per le società industriali e commerciali.
Per gli intermediari finanziari (rispetto ai quali è prevista una nuova definizione ad hoc), viene confermata la deducibilità integrale degli interessi e per le imprese di assicurazione, le società capogruppo di gruppi assicurativi, le SGR e le SIM la deducibilità degli interessi nel limite del 96% del loro ammontare.

Con riferimento alle società che svolgono attività industriale e commerciale (comprese le holding industriali), gli interessi passivi, inclusi quelli capitalizzati, saranno deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo:
– degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta;
– degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti.

In particolare, ai fini della disciplina del monitoraggio del ROL, vi sono diverse novità che riguardano sia gli interessi attratti dalle limitazioni alla deducibilità che il meccanismo previsto per la loro deduzione.
Si osserva che saranno soggetti al c.d. “monitoraggio del ROL” anche gli interessi passivi inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR i quali, invece, erano espressamente esclusi dalla precedente disciplina.

In merito, poi, al funzionamento del monitoraggio del ROL che limita la deducibilità degli interessi, si segnala che sono previste due novità significative:
– come già evidenziato, sarà possibile riportare gli interessi attivi non utilizzati;
– la sostituzione del ROL calcolato attraverso i dati del Conto economico con un ROL avente natura “fiscale”.

Con riferimento al ROL (risultato operativo lordo della gestione caratteristica), quindi, viene previsto che il medesimo debba essere calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’art. 2425 c.c., lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.

Tuttavia, secondo quanto previsto dal regime transitorio relativo alle nuove norme, non si deve tenere conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il valore o i costi della produzione dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o dei precedenti e che al termine dello stesso esercizio non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi.
In questo modo, si evita che la medesima componente positiva o negativa venga conteggiata due volte per il calcolo del ROL.

Inoltre, viene previsto che in caso di eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi dello stesso periodo e dei periodi precedenti, deve essere utilizzato prioritariamente il 30% del ROL prodotto nel corso dell’esercizio e poi il 30% di quello riportato dai periodi di imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo di imposta meno recente. In sostanza, viene introdotto un criterio FIFO di utilizzo del ROL in compensazione con gli interessi passivi.

A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il decreto prevede anche l’abrogazione dell’art. 1 comma 36 della L. 244/2007 che consentiva l’integrale deducibilità degli interessi senza l’applicazione dell’art. 96 del TUIR per le società immobiliari.
Secondo tale norma, non rilevano ai fini dell’art. 96 del TUIR e sono, pertanto, integralmente deducibili gli “interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione”.

Il comma 4 dell’art. 4 del DLgs. 147/2015 aveva definito in modo preciso l’ambito soggettivo della disposizione sopracitata, precisando:
– non solo che tale deducibilità si applica nei confronti delle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare;
– ma altresì che si considerano tali quelle società il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.