Il Senato approva il Ddl. di conversione del DL 119/2018, che ora passa alla Camera

Di Alfio CISSELLO

Per effetto dell’art. 6 del DL 119/2018 è possibile definire le liti pendenti che rientrano nella giurisdizione tributaria in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate.

Va subito detto che ieri, 28 novembre 2018, il Senato ha approvato con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astensioni il disegno di legge di conversione del DL 119/2018, con cui si propone di apportare alcune modifiche all’istituto. Il testo passa ora al vaglio della Camera. La struttura di base, comunque, non muta, essendo, ad esempio, sempre necessario che si tratti di liti pendenti al 24 ottobre 2018.

Il beneficio della definizione consiste nello stralcio di soli sanzioni e interessi se la causa pende in primo grado senza che ci sia stata la sentenza, se pende in sede di rinvio o se il contribuente è risultato soccombente (in sede di conversione potrebbe essere previsto uno sconto del 10% delle imposte); nello stralcio anche del 50% delle imposte se il contribuente ha vinto in primo grado (percentuale che con la conversione potrebbe arrivare al 60%); nello stralcio anche dell’80% delle imposte se il contribuente ha vinto in secondo grado (percentuale che con la conversione potrebbe arrivare all’85%).
Sempre in sede di conversione, in caso di doppia conforme favorevole al contribuente, potrebbe esserci uno sconto pari al 95% delle imposte se il processo pende in Cassazione.

Premesso tanto, la lite risulta definibile se il ricorso introduttivo di primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e se, nel momento di presentazione della domanda (il termine scade il 31 maggio 2019, e i relativi modelli saranno approvati da un emanando provvedimento direttoriale) non si è ancora formato il giudicato.

Per appurare il momento di pendenza della lite in primo grado, si guarda alla data di spedizione del ricorso se è utilizzata la posta (in tal senso il provvedimento 21 luglio 2017 n. 140316/2017, relativo all’art. 11 del DL 50/2017), di consegna all’agente notificatore (se viene utilizzato l’ufficiale giudiziario), di consegna all’ufficio finanziario oppure di trasmissione della PEC.

Allora, il ricorso spedito il 23 ottobre, ma ricevuto dall’Agenzia delle Entrate il 25 ottobre, rientra nella definizione.
È dunque irrilevante che la costituzione in giudizio, con riferimento ad un ricorso notificatoal massimo entro il 24 ottobre 2018, sia avvenuta successivamente.
Bisogna interrogarsi sul momento di pendenza della lite nella procedura di reclamo-mediazione, di cui all’art. 17-bis del DLgs. 546/92.

Se la lite è di valore sino a 50.000 euro (si vaglia la sola imposta accertata, al netto di sanzioni e interessi, o le sanzioni, in caso di atti di contestazione di sole sanzioni), si deve osservare la procedura indicata dalla norma richiamata, che, in breve, si concretizza nell’attesa di novanta giorni prima della costituzione in giudizio, entro i quali il reclamo può essere accolto (in tutto o in parte) o la mediazione può essere stipulata.

In questa ipotesi, nulla cambia, se non il fatto che la costituzione in giudizio non avviene entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, ma decorsi novanta giorni da tale momento, dunque entro 120 giorni dalla notifica del ricorso.
Ma l’atto che viene notificato alla controparte è pur sempre un ricorso, che, per espressa previsione dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92, vale anche come reclamo (il reclamo altro non è che la implicita richiesta di autotutela insita nel ricorso stesso).

Quindi, se il 23 ottobre 2018 il contribuente ha notificato il ricorso contro un atto del valore sino a 50.000 euro, si rientra nella definizione delle liti pendenti, essendo irrilevante che il deposito in Commissione tributaria debba avvenire non entro trenta ma entro centoventi giorni dalla notifica del ricorso stesso.

A questi fini, poco importa che l’atto di impugnazione del provvedimento impositivo, notificato dal contribuente, impropriamente, sia stato denominato “reclamo”, oppure “reclamo-ricorso”, e che sia stato intestato, oltre che alla Commissione tributaria, anche all’Agenzia delle Entrate, così come è irrilevante l’eventuale presenza della proposta di mediazione.

Invece, sembra la lite non sia più definibile se la mediazione è già stata perfezionata, con il pagamento di tutte le somme o della prima rata, sia prima sia dopo il 24 ottobre 2018. Lo stesso sembra potersi dire per la conciliazione giudiziale, con la differenza che in tal caso il perfezionamento sia ha con la sottoscrizione del processo verbale di conciliazione (in questo senso la circ. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017 n. 22, § 2).