Se si conseguono ulteriori redditi, può, però, essere dovuto l’acconto IRPEF

Di Luca FORNERO

All’avvicinarsi del termine di versamento della seconda o unica rata degli acconti d’imposta, appare opportuno ritornare su una fattispecie solitamente fonte di incertezza tra gli operatori, vale a dire il comportamento da tenere nell’ipotesi di passaggio dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) a quello forfetario (ex L. 190/2014).
In assenza di interventi di fonte ufficiale sul punto, per dirimere la questione occorre rifarsi alla disciplina generale in materia di versamento degli acconti delle imposte sui redditi, cui rimandano le disposizioni istitutive di entrambi i regimi.

La norma di riferimento risale a più di 40 anni fa: si tratta dell’art. 1 comma 1 della L. 97/77, che subordina l’obbligo di versamento dell’acconto IRPEF/IRES alla circostanza che, nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento:
– si sia registrata un’imposta a debito, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite (la c.d. “base storica” di riferimento);
– tale imposta risulti pari o superiore a un determinato ammontare (52 euro – “vecchie” 100.000 lire – per l’IRPEF e 21 euro – “vecchie” 40.000 lire – per l’IRES).

Logico corollario di tale impostazione è l’insussistenza dell’obbligo di versamento degli acconti per coloro che, per la prima volta, sono soggetti d’imposta. Infatti, nella C.M. 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983 si legge che “il presupposto dell’obbligo di versamento dell’acconto scaturisce dal fatto che il soggetto” rivesta “la qualità di contribuente nell’anno precedente: infatti l’acconto (…) viene commisurato all’imposta relativa all’anno decorso”. In altre parole, “ai fini dell’acconto la qualità di soggetto d’imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente”.
Applicando i citati principi al caso che qui interessa, appare chiaro che, ove il 2018 sia il primo anno in cui trova applicazione il regime forfetario, per tale periodo d’imposta non sarà dovuto alcun acconto a titolo della relativa imposta sostitutiva, posto che, nel 2017, il contribuente non era soggetto ad essa, bensì all’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio.

A tale affermazione si potrebbe obiettare che, nell’ipotesi di passaggio dal regime di vantaggio a quello forfetario, il rigo LM42 del modello REDDITI 2018 evidenzia un importo che, ove pari o superiore a 52 euro, potrebbe comportare comunque l’obbligo di versamento dell’acconto, in base alle citate disposizioni generali.

A quest’osservazione è però facile ribattere, rilevando che la base di computo dell’acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfetario (ex L. 190/2014) non può essere costituita dall’imposta sostitutiva del regime di vantaggio dovuta per il 2017 (indicata sempre nel rigo LM42, prima dello scomputo degli acconti e di eventuali eccedenze a credito risultanti dalla precedente dichiarazione), considerate le differenti modalità di calcolo del reddito previste per i due regimi. Diversamente, si entrerebbe in contrasto con quanto stabilito dal citato art. 1 comma 1 della L. 97/77, atteso che nel 2017 non sussisteva la qualità di soggetto passivo dell’imposta sostitutiva del regime forfetario, ma soltanto quella di soggetto passivo dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio.

In ogni caso, laddove, pur in assenza di un obbligo in tal senso, a fini prudenziali si intenda comunque corrispondere l’acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario, esso potrà essere scomputato dall’imposta dovuta a saldo, indicandolo nel rigo LM45, colonna 2 del modello REDDITI 2019 PF (ipotizzando che tale modello mantenga la numerazione dei righi del modello REDDITI 2018 PF).
Il recupero è possibile anche qualora il pagamento a titolo di acconto sia stato eseguito utilizzando i codici tributo del primo e del secondo acconto dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio (vale a dire, 1793 e 1794). A tal fine, gli importi corrisposti vanno sempre indicati nel rigo LM45, colonna 2 del modello REDDITI 2019 PF, per permetterne lo scomputo dall’imposta sostitutiva per il regime forfetario.

Infine, si ricorda che, se sono stati conseguiti redditi ulteriori rispetto a quello d’impresa o lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva, può essere dovuto l’acconto IRPEF 2018, da corrispondere in due rate o in un’unica soluzione, secondo le consuete modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.