Non è chiaro se lo sbarramento del 24 ottobre valga anche per il socio

Di Alfio CISSELLO

La definizione degli accertamenti, i cui termini di pagamento, di tutte le somme o della prima rata, scadono il prossimo 23 novembre, pone delicate questioni interpretative, che, vista la lacunosità dell’art. 2 del DL 119/2018, unita alla tendenza, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, di restringere al massimo il suo ambito applicativo, emersa dal provvedimento del 9 novembre 2018, impongono di effettuare scelte ispirate alla massima prudenza.

Nel menzionato provvedimento si afferma che se l’atto definibile non richiede il pagamento di tributi e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine per la definizione, mediante consegna o raccomandata A/R, o tramite PEC dell’ufficio competente.
Potrebbe essere il caso degli accertamenti su una minor perdita, oppure, come si nota nelle motivazioni del provvedimento, “di rettifica di imponibile IRES o IRPEF nei confronti dei soggetti che producono redditi in forma associata” di cui all’art. 5 del TUIR, o delle società di capitali che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale.

Il problema, come si può intuire, si pone per i redditi imputati per trasparenza: la società dichiara i redditi e, in armonia con l’art. 5 richiamato, i soci, nelle loro dichiarazioni, li recepiscono a loro volta dichiarandoli (e pagando le relative imposte) a seconda della quota di partecipazione.
Da un lato, si possono definire, pagando le imposte, gli atti notificati entro il 24 ottobre 2018. Considerato che l’art. 2 del DL 119/2018 fa esplicito riferimento alle imposte, si poteva affermare che i soci possono definire solo se notificatari di atti entro la data menzionata.
Dall’altro, ora subentra il provvedimento, che, per la società, ammette la definizione degli imponibili IRPEF presentando apposita istanza: soluzione, questa obbligata, in quanto la società non può pagare le imposte dei soci.

Vista l’assenza di disposizioni specifiche (a differenza di quanto fatto per l’adesione ai verbali, in cui la fattispecie è oggetto di disciplina), la soluzione migliore sarebbe la seguente.
Nel momento in cui la società presenta l’istanza entro il 23 novembre, tutti i soci, a prescindere da quando hanno ricevuto il loro accertamento, possono definire, quindi pure se l’atto sul maggior reddito di partecipazione fosse stato notificato dopo il 24 ottobre.
Ciò, però, pregiudicherebbe i soci che intendono definire e abbiano ricevuto l’atto dopo il 24 ottobre, nella misura in cui la società, entro il 23 novembre, non trasmetta alcuna istanza.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, potrebbe adottare una diversa interpretazione, sostenendo che i soci, per poter definire, devono avere ricevuto l’atto sul proprio reddito entro il 24 ottobre.
Urgono quindi chiarimenti su come gestire la situazione.
Tutti questi problemi sarebbero subito superati nella misura in cui gli uffici accertatori, semplicemente, avessero osservato la legge: non bisogna dimenticare che, nonostante la diversa prassi sia avallata ormai da anni dalla Cassazione, l’art. 40 del DPR 600/73, per i redditi prodotti in forma associata, impone l’adozione dell’unico atto.
Peraltro, è il caso di osservare che spesso l’accertamento sulla società contiene sia il maggior reddito sia rilievi a fini IVA/IRAP: per questi tributi i pagamenti, trattandosi di definizione della sola società, devono avvenire entro il 23 novembre.