La possibilità di avvalersi della prima liquidazione utile non si applica per le fatture relative a operazioni dell’anno precedente

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

L’art. 14 del DL 119/2018 ha previsto la possibilità di computare in detrazione l’IVA a credito risultante dalle fatture riferite a operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nella liquidazione del suddetto mese, purché dette fatture siano ricevute (e registrate) nei primi 15 giorni del mese successivo (si veda “Cambiano i tempi di emissione e annotazione delle fatture” del 30 ottobre 2018).

Il menzionato art. 14 del DL 119/2018 contempla, però, una rilevante eccezione, escludendo “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Appare subito evidente che non potrà essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2018 (entro il 16 gennaio 2019) per le fatture la cui esigibilità si è verificata in tale mese, che siano state ricevute dal cessionario/committente nei primi 15 giorni di gennaio 2019.

Sino a fine anno gli obblighi di fatturazione elettronica non saranno ancora estesi a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi (restando confinati alle cessioni di carburanti prima delle vendite al dettaglio e ai subappalti nella filiera degli appalti pubblici) e, dunque, non è inverosimile che possa sussistere un significativo lasso di tempo tra momento di emissione della fattura e momento di ricezione del documento.

La questione si pone, più in generale, per tutte le fatture relative a un anno di imposta che non dovessero pervenire entro la fine dello stesso anno.
Tornando al caso delle fatture emesse nel dicembre 2018 e ricevute nel mese di gennaio 2019, il diritto alla detrazione sorgerà con il momento di ricezione della fattura (essendosi già verificata l’esigibilità dell’imposta) e, pertanto, potrà essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 (30 aprile 2020).

Tale soluzione è coerente con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 17 gennaio 2018 n. 1, nella quale veniva chiarito che, conformemente alla direttiva 2006/112/CEe alla giurisprudenza dell’Unione europea, l’esercizio del diritto alla detrazione IVA è subordinato all’esistenza del duplice requisito:
– dell’effettuazione dell’operazione (presupposto sostanziale) e
– del possesso di una “valida fattura d’acquisto” (presupposto formale).

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate consentiva, comunque, la facoltà di portare in detrazione nella liquidazione periodica IVA relativa al mese di dicembre 2017 l’imposta emergente dalle fatture la cui esigibilità si era verificata nel 2017, se ricevute dal cessionario/committente entro il 16 gennaio 2018, sulla base del fatto che i chiarimenti forniti erano intervenuti il giorno successivo al termine per effettuare la suddetta liquidazione. Tale esimente, contenuta nel § 1.4. della circolare, non potrebbe però venire riproposta, essendo sostanzialmente difforme da quanto stabilito a livello normativo.

In definitiva, se è pur vero che per le fatture di “fine anno” tardivamente ricevute il dies ad quem per l’esercizio della detrazione è sufficientemente ampio, si evidenzia una restrizione, rispetto alla regola generale fissata dall’art. 14 del DL 119/2018, per quanto concerne il dies a quo, non potendo l’eccedenza di credito IVA essere computata nella liquidazione relativa al mese di dicembre; è evidente, quindi, l’effetto distorsivo sul piano prettamente finanziario.

La questione ha naturalmente riflessi anche per quanto concerne la determinazione dell’acconto IVA 2018, in scadenza il prossimo 27 dicembre. I soggetti passivi che volessero optare per il computo con il metodo “previsionale”, facendo affidamento sull’imposta detraibile relativa ad acquisti da effettuare alla fine del mese di dicembre, dovrebbero porre particolare attenzione nella determinazione dell’importo dovuto. Il calcolo con il metodo “storico” o con quello “analitico”, da questo punto di vista, eviterebbe conseguenze sotto il profilo sanzionatorio.

Va, infine, sottolineato come l’eventuale asincronia fra emissione e ricezione del documento potrebbe permanere anche il prossimo dicembre 2019, in vigenza degli obblighi di fatturazione elettronica; le e-fatture trasmesse l’ultimo giorno dell’anno, per effetto dei tempi tecnici connessi ai controlli e al successivo recapito, potrebbero, infatti, realisticamente essere consegnate nei primi giorni del mese di gennaio.