Per le imprese, consiste nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici rispetto alle obbligazioni pianificate ed è rilevabile con specifici indicatori

Di Michele BANA

L’art. 2 comma 1 lett. a) dello schema di DLgs. recante il “Codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della L. 155/2017, è particolarmente innovativo, in quanto introduce – per la prima volta, nell’ordinamento concorsuale italiano – i criteri per identificare la sussistenza di una situazione di crisi.
Tale circostanza è individuata, in termini generali, con lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore: quest’ultima continuerà ad essere definita nei termini previsti dal vigente art. 5 comma 2 del RD 267/1942, ovvero nell’esistenza di inadempimenti o fatti esteriori idonei a dimostrare che tale soggetto non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) dello schema di decreto).

Nel caso specifico dell’impresa, è precisato che la crisi si manifesta come inadeguatezzadei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Il legislatore attribuisce, pertanto, notevole rilevanza e centralità al ruolo del piano aziendale, soprattutto nella propria declinazione finanziaria, la cui solidità dipende, tuttavia, necessariamente dai sottostanti presupposti industriali e strategici.

In tal senso, un utile supporto operativo è fornito dall’art. 13 dello schema, dedicato agli indicatori della crisi, che costituiscono, secondo il comma 1, gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario – rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività aziendale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’operatività – rilevabili attraverso appositi quozienti, che diano evidenza del verificarsi di alcune condizioni:
– la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
– le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso oppure, quando la durata residua del periodo amministrativo al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

A tali fini, rappresentano quozienti significativi il rapporto tra il flusso di cassa e l’attivo, quello tra il patrimonio netto e il passivo, nonché l’incidenza degli oneri finanziari sui ricavi, così come gli indicatori di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 24 comma 1 dello schema di DLgs., che li individua nell’esistenza di debiti:
– per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni, in misura eccedente alla metà dell’importo complessivo mensile delle retribuzioni;
– verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni, per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

L’art. 13 comma 2 dello schema stabilisce, inoltre, che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora – con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni Istat – gli indicatori di cui al precedente comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

È pure previsto che il CNDCEC individui indicatori specifici per alcune realtà aziendali peculiari, come le start up innovative (art. 25 del DL 179/2012), le piccole e medie imprese innovative (art. 4 del DL 3/2015), le società in liquidazione e le imprese costituite da meno di 2 anni. Gli indicatori così elaborati saranno approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’art. 13 comma 2 dello schema di DLgs. ammette, tuttavia, la possibilità di derogare a tali parametri.
È, infatti, precisato che l’impresa, qualora – in considerazione delle proprie caratteristiche – non ritenga adeguati gli indicatori di cui al precedente comma 2, ne specifichi i motivi nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio:
– riportando nella stessa i quozienti e i margini idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi;
– allegando l’attestazione sull’adeguatezza degli indicatori identificati dall’impresa in base alle proprie specificità, formulata da un professionista indipendente, con efficacia per l’esercizio successivo.

Si segnala, infine, che le suddette disposizioni non entreranno in vigore immediatamente, ma non dopo il decorso di 18 mesi dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del DLgs. recante il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”: peraltro, tale provvedimento – a partire dalla propria pubblicazione, ancorché non ancora formalmente applicabile – potrebbe costituire un utile riferimento operativo nella valutazione delle situazioni di crisi e insolvenza, rispetto a tematiche non espressamente disciplinate dal vigente RD 267/1942, come quella della definizione di crisi e dei sottostanti indicatori di analisi.