Legittimata l’aliquota del 4% adottata dall’Italia per e-book e altre pubblicazioni elettroniche
La fornitura di libri, giornali e periodici in formato digitale può fruire dell’aliquota IVA agevolata, al pari delle pubblicazioni in formato cartaceo.
Nella giornata di ieri, 2 ottobre 2018, il Consiglio europeo ha approvato una nuova direttiva, modificando così la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA che, anteriormente a dette modifiche, non prevedeva la possibilità di applicare aliquote ridotte ai servizi elettronici nel settore dell’editoria.
Le nuove disposizioni saranno in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il risultato raggiunto ieri è frutto dell’iniziativa della Commissione europea, la cui proposta – presentata il 1° dicembre 2016 – è l’esito di una consultazione pubblica nella quale il 94% dei soggetti coinvolti (lettori, imprese, autori, organismi e autorità pubbliche) si è pronunciato in favore dell’aliquota IVA ridotta per la fornitura di testi in modalità elettronica.
Inoltre, la Commissione ha valutato che, a seguito della modifica dei criteri di territorialità IVA per i servizi elettronici, l’imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del servizio cosicché i fornitori non possono più trarre vantaggi dal fatto di essere stabiliti in Stati membri in cui le aliquote sono più basse.
L’adozione della direttiva è di particolare interesse per l’Italia che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, pur in contrasto con la vigente normativa comunitaria, ha previsto l’aliquota IVA del 4% per tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN, veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica, in quanto equiparate a “giornali, notiziari quotidiani, dispacci, libri e periodici” (n. 18 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72).
Per gli altri Stati membri che, invece, non avessero attualmente una previsione di questo tipo, sarà adesso possibile introdurla, in conformità con la direttiva in materia di IVA.
La modifica approvata ieri, nel dettaglio, riguarda:
– l’art. 98, par. 2, della direttiva 2006/112/CE, il quale stabilisce che “le aliquote ridotte non si applicando ai servizi forniti per via elettronica”, introducendo una specifica derogaper il settore editoriale (peraltro, va osservato che sono espressamente qualificati come servizi elettronici “il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche” (allegato I al Regolamento Ue 282/2011);
– l’art. 99 della direttiva 2006/112/CE, il quale regola l’aliquota IVA minima (pari al 5%), prevedendo una deroga e, quindi, la possibilità di applicare aliquote inferiori al 5% (oppure il regime di esenzione con diritto alla detrazione dell’imposta) per i beni e i servizi del settore editoriale;
– il punto 6 dell’allegato III alla direttiva 2006/112/CE il quale definisce le operazioni interessate come la “fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video”.
Con la nuova direttiva è, quindi, superato anche l’orientamento della Corte di Giustizia Ue che, a più riprese, aveva affermato l’impossibilità di applicare aliquote IVA ridotte alla fornitura di libri e periodici in formato digitale, in virtù dell’allora vigente versione della direttiva 2006/112/CE (cfr. sentenza del 7 marzo 2017, causa C-390/15, RPO; sentenze del 5 marzo 2015, cause C-479/13 e C-502/13, relative a Francia e Lussemburgo).
Inoltre, per effetto delle modifiche al richiamato art. 99 della direttiva 2006/112/CE, è possibile per lo Stato italiano continuare ad applicare l’aliquota IVA del 4%, pur essendo il limite minimo fissato al 5% e non rientrando i servizi elettronici in questione nelle agevolazioni fissate anteriormente al 1° gennaio 1991 (c.d. clausola “stand still” di cui all’art. 110 della direttiva).
Per l’applicazione dell’aliquota del 4%, a livello interno, si ricorda che:
– non è sufficiente l’identificazione del prodotto editoriale mediante codice ISBN o ISSN, essendo richiesto comunque il possesso delle caratteristiche distintive tipiche di uno dei prodotti di cui al n. 18 della Tabella A, parte II (giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici); circ. Agenzia delle Entrate 18 maggio 2016 n. 20;
– l’aliquota del 4% si applica anche alla messa a disposizione on line, mediante l’utilizzo di siti web ovvero piattaforme elettroniche (es. banche dati bibliografiche on line, biblioteche on line), di prodotti editoriali aventi le caratteristiche dei prodotti editoriali sopra indicati, muniti di codice ISBN o ISSN (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 28 settembre 2017 n. 120).