L’atto di riassunzione va notificato alle parti personalmente

Di Alfio CISSELLO

Il giudizio che si svolge a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, che ha cassato la sentenza di appello con rinvio, va gestito con la massima attenzione.

La mancata riassunzione nel termine perentorio dei sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio, così come l’estinzione del processo per altra causa, oppure l’inammissibilità del ricorso in riassunzione, determinano il consolidamento dell’atto impugnato in origine, essendo irrilevante la circostanza che, magari sia in primo che in secondo grado, il contribuente fosse risultato vincitore, salva la formazione di eventuali giudicati interni.
Per rispettare la decadenza dei sei mesi, il ricorso in riassunzione va notificato ad almeno una delle parti del processo di Cassazione, come sancisce l’art. 63 del DLgs. 546/92, “personalmente”.

Quindi, presso la loro residenza o sede legale, e non in luoghi diversi come presso il difensore domiciliatario. Alcuna irregolarità, naturalmente, si verifica se la parte notifichi il ricorso sia presso la sede legale sia presso il procuratore.
Ove la notifica sia eseguita presso un ente impositore, deve avvenire alla sede legale, pertanto, se si tratta di Agenzia delle Entrate, presso la Direzione provinciale competente o la DRE, quand’anche, nel processo di Cassazione, l’ente sia stato difeso dall’Avvocatura dello Stato.

È stata tuttavia ritenuta valida la riassunzione eseguita presso una diramazione territoriale dell’Agenzia delle Entrate diversa da quella competente, in ragione del carattere unitario della stessa (Cass. 6 dicembre 2010 n. 24758).
Non dovrebbe verificarsi l’inesistenza dell’atto di riassunzione se la notifica viene eseguita presso il difensore della parte, visto che, comunque, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 546/92 l’elezione di domicilio ha effetto per i successivi gradi del processo, e le cause di inammissibilità, anche e in special modo, valgono in sede di rinvio.

In giurisprudenza, è stato affermato che l’irregolarità della notifica è sanata dalla costituzione dell’altra parte (Cass. 30 marzo 2007 n. 7970), e che, comunque, il giudice ne deve disporre la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. 1 dicembre 1998 n. 12197).
Dal che si può affermare che la notifica può ritenersi valida, o meglio, suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., quando eseguita presso il difensore dei precedenti gradi di merito (Cass. 5 febbraio 2016 n. 2288), presso il difensore costituito per il processo di Cassazione, così come presso l’Avvocatura dello Stato (Cass. 3 dicembre 2013 n. 27094).

Quest’ultimo è un errore che potrebbe succedere con una certa frequenza, visto che, spesso, in Cassazione l’Erario è difeso dall’Avvocatura dello Stato, per poi “tornare” a difendersi mediante i propri funzionari in sede di rinvio.
Tra le parti del previo processo di Cassazione, poi, si verifica un litisconsorzio processuale necessario, quindi se il ricorrente in riassunzione notifica il ricorso a una sola delle menzionate parti, non c’è alcuna inammissibilità, siccome il giudice del rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (Cass. 11 febbraio 2009 n. 3292, Cass. 19 gennaio 2000 n. 538).

Solo nell’eventualità in cui il menzionato ordine non sia rispettato, ci potrà essere l’inammissibilità, e il susseguente consolidamento dell’atto impugnato.