L’annuncio del Consiglio nazionale in un convegno sul tema organizzato con l’Agenzia delle Entrate, che ha fornito nuove risposte
Entro novembre arriverà il portale dei commercialisti per la gestione della fatturazione elettronica. La notizia era già stata anticipata dal Consiglio nazionale di categoria con una recente informativa, ma ieri, nel corso di un convegno sul tema organizzato assieme all’Agenzia delle Entrate, il Presidente Massimo Miani ha fornito ulteriori dettagli.
La realizzazione del portale sarà affidata a una delle 12 software house che, ad oggi, hanno fatto pervenire una manifestazione di interesse e che, entro fine mese, dovranno formulare la loro proposta al Consiglio nazionale. La software house che si aggiudicherà la gara dovrà garantire un numero di fatture gratuite per tutti i commercialisti che si avvarranno del portale. “Ma l’aspetto più importante – ha sottolineato Miani – è il prezzo che determiniamo per le altre fatture non gratuite. La base d’asta è tre centesimi a fattura, che potrebbe scendere ulteriormente a seconda delle offerte che ci arriveranno (la gara è al ribasso, ndr). Se pensiamo che eravamo partiti da un prezzo di circa 50 centesimi a fattura, si tratta di una riduzione considerevole”.
Quanto agli aspetti tecnici, Miani assicura che il portale di categoria “sarà più evoluto rispetto a quello dell’Aqenzia delle Entrate, perché consentirà al commercialista di gestire tutto il ciclo attivo e passivo delle fatture, con la possibilità di ricostruire l’anagrafica dei clienti e la tipologia dei prodotti”.
Le fatture si potranno poi “trasferire automaticamente al proprio gestionale, ma in questo caso bisognerà pagare la software house, con una contrattazione successiva, perché renda tecnicamente possibile questa operazione”. In alternativa, “ci si potrà sempre stampare le fatture e archiviarle autonomamente”.
L’intero processo legato alla fatturazione elettronica, ha aggiunto Gilberto Gelosa, Consigliere del CNDCEC delegato alla fiscalità, verrà monitorato da un osservatorio, composto da “un gruppo di lavoro e dei referenti regionali” che, in ossequio al recente protocollo di intesa firmato con l’Agenzia, avranno il compito di “raccogliere le segnalazioni che arrivano dagli Ordini locali e girarle al CNDCEC”. Il Consiglio nazionale “sottoporrà le segnalazioni all’Agenzia nel corso delle nostre riunioni periodiche, in modo tale da poter intervenire repentinamente sulle eventuali criticità riscontrate”.
Inoltre, si sta lavorando per rendere più snello il sistema di deleghe ai professionisti. “Oggi – ha sottolineato Gelosa –, se un dipendente dello studio si reca allo sportello, c’è bisogno del mandato da parte del cliente e della sub-delega del professionista. Stiamo lavorando perché questo processo venga informatizzato, attraverso l’inserimento in Entratel dei dati dei dipendenti autorizzati ad accedere agli atti”. Da gennaio la procedura dovrebbe essere pronta per partire, almeno per ciò che attiene alla fatturazione elettronica, a seguire il sistema dovrebbe essere allargato a tutti i tipi di accessi.
Nel corso del convegno, l’Agenzia ha fornito risposte ai quesiti presentati dai commercialisti, ribadendo che è la data di ricezione della fattura elettronica (e non la data inserita nel documento) a rilevare ai fini della detrazione IVA.
A questo riguardo, viene anche confermato che la notifica di ricezione della fattura elettronica, da parte del cessionario o committente, vale solamente ai fini fiscali (ossia ai fini della detrazione), ma non necessariamente agli effetti delle transazioni commerciali tra gli operatori.
Inoltre, anche se il numero di protocollo non è fisicamente apposto sulle fatture ricevute (ciò è impossibile per i documenti in formato XML), come richiede l’art. 25 del DPR 633/72, dovrebbe essere sufficiente che vi sia un collegamento biunivoco tra la fattura elettronica ricevuta e la sua registrazione contabile.
Tale impostazione è stata fatta propria anche da Assosoftware che, con un comunicato stampa di ieri, ha portato come esempio la possibilità di riportare nel sistema contabile il codice identificativo che il Sistema di interscambio assegna a ogni file trasmesso mediante SdI.
Dal lato dell’emissione della fattura, viene ricordato che, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2018, non sarà sanzionato l’invio con un “minimo ritardo” rispetto al momento di effettuazione dell’operazione (es. pagamento del corrispettivo nel caso delle prestazioni di servizi), purché esso sia tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta. Viene, però, esclusa la possibilità di emettere tutte le fatture alla fine del mese di riferimento, tenuto conto che il sistema di trasmissione potrebbe non sostenere un simultaneo ingente flusso di dati.
Secondo le risposte fornite dall’Agenzia, infine, l’integrazione delle fatture per operazioni in reverse charge (art. 46 del DL 331/93) non richiede la trasmissione al SdI. Dovranno transitare per il Sistema le sole autofatture relative a operazioni “interne” (es. autoconsumo, omaggi, passaggi interni tra attività separate).
Per dirimere i dubbi principali, l’Agenzia ha annunciato una circolare a breve che raccoglierà i principali quesiti sul tema, nonché il rilascio di un’area dedicata all’interno del sito dell’Agenzia stessa nella quale saranno previsti, tra l’altro, una guida operativa e la risposta a una serie di FAQ.