Stando al Consiglio di Stato, l’assenza di investimenti nel periodo precedente preclude l’agevolazione

Di Pamela ALBERTI

Condizione essenziale per accedere al credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017, il cui modello di comunicazione deve essere presentato dal 22 settembre al 22 ottobre, è che gli investimenti siano “incrementali”.
L’art. 2 comma 1 del DPCM 16 maggio 2018 n. 90 dispone che è possibile beneficiare del credito d’imposta (75% o 90% per PMI e start up innovative) in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Con la locuzione “stessi mezzi di informazione” si intende il tipo di canale informativo, quindi, la stampa, da una parte, e le emittenti radiofoniche-televisive dall’altra; non, quindi, le singole testate giornalistiche o radiotelevisive (comunicato 24 luglio 2018).

La citata norma, inoltre, prevede espressamente che l’incremento percentuale sia riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui suddetti mezzi di informazione.
Secondo il comunicato, nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’1%.

Occorre quindi anzitutto verificare che l’ammontare dell’incremento complessivo degli investimenti sia superiore almeno dell’1% rispetto a quello dell’anno precedente.
Ad esempio, supponendo che nel 2018 siano effettuati investimenti sulla stampa per 6.000 euro e su radio e tv locali per 1.500 euro (investimento complessivo 7.500) mentre nel 2017 siano stati effettuati investimenti sulla stampa per 2.000 euro e su radio e tv per 500 euro (investimento complessivo 2.500), la condizione dell’1% è rispettata: l’incremento minimo complessivo è pari a 25 (2.500 x 1%), mentre l’ammontare dell’incremento complessivo effettivo è pari a 5.000 (dato dalla differenza tra 7.500 e 2.500, 200% in percentuale).

Il DPCM non dispone nulla con riferimento ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.
Secondo il Consiglio di Stato (parere n. 1255/2018), in tali casi non può in ogni caso ritenersi sussistente un aumento percentuale degli investimenti pubblicitari pari ad almeno l’1% delle spese sostenute nel corso dell’anno precedente, in quanto manca proprio il termine di raffronto consistente negli investimenti effettuati nella precedente annualità.
Per quanto sopra, non sarebbe mai considerato incrementale l’investimento delle imprese che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o di quelle che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.

Tale orientamento desta tuttavia forti perplessità, anche in ragione di quanto previsto in relazione a precedenti disposizioni agevolative che consentivano, in assenza di investimenti pregressi, di agevolare il valore complessivo degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta agevolato (cfr. credito d’imposta per investimenti ex art. 18 del DL 91/2014 e credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013).

Le istruzioni alla compilazione del modello per l’accesso all’agevolazione, al riquadro “Dati degli investimenti e del credito d’imposta richiesto”, forniscono rilevanti indicazioni in merito alle modalità di calcolo del credito d’imposta, che, stando a quanto previsto, viene determinato in via automatica dall’applicazione web.
In sostanza, occorre calcolare il credito d’imposta complessivo, applicando la percentuale del 75% o 90% all’ammontare complessivo dell’incremento (stampa, radio e tv), e ripartire il credito d’imposta così calcolato in proporzione agli investimenti effettuati nell’anno di riferimento (es. 2018) sui singoli mezzi di informazione.

Riprendendo il precedente esempio, il credito d’imposta è calcolato con riferimento all’investimento incrementale complessivo di 5.000 euro. Considerando l’aliquota “base” del 75%, il credito è pari a 3.750 euro (5.000 x 75%), di cui 3.000 relativi agli investimenti sulla stampa (in proporzione all’investimento di 6.000) e 750 relativi agli investimenti su radio e tv (in proporzione all’investimento di 1.500).
Per ulteriori esemplificazioni, anche in merito alla compilazione del modello di comunicazione, si rinvia all’apposita Scheda di Aggiornamento.