Resta ferma la sospensione per 90 giorni del termine per il ricorso avverso l’accertamento, salvo il caso di rinuncia espressa all’istanza di adesione

Di Dario AUGELLO

L’istanza di definizione presentata dal contribuente dopo la notifica dell’accertamento avvia il procedimento di adesione e sospende il termine per presentare ricorso per novanta giorni.
L’istanza può essere presentata fino all’ultimo giorno utile per il ricorso e il periodo di sospensione si cumula con la sospensione feriale dei termini processuali (art. 7-quater, comma 18 del DL 193/2016).
La sospensione del termine processuale opera automaticamente e non dipende dall’esito del procedimento di accertamento con adesione avviato dalla parte: la Cassazione ha chiarito che la formalizzazione del mancato accordo tra le parti, intervenuta prima dei novanta giorni, non fa venire meno, da quel momento, la sospensione del termine per proporre ricorso (Cass. n. 15171/2006).

Nella pratica si pone la questione se la sospensione del termine processuale possa cessareper effetto della rinuncia all’istanza di adesione dichiarata dalla parte o derivante da fatti concludenti.
In proposito l’art. 6, comma 3 del DLgs. 218/97 stabilisce unicamente che “l’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza”.
Poiché l’impugnazione interrompe logicamente le trattative tra le parti, il procedimento di adesione, attivato dalla parte dopo la notifica dell’accertamento, cessa nel momento in cui l’atto è impugnato.

La rinuncia all’istanza, in caso di ricorso, si riferisce dunque al procedimento di adesione, non alla sospensione del termine processuale per novanta giorni. Per questo motivo, in caso di impugnazione, dovrebbe comunque essere possibile la reiterazione del ricorso (ad esempio per sanare un vizio di forma) fino al centocinquantesimo giorno dalla notifica dell’accertamento.

Altro caso è quello in cui la rinuncia all’istanza di adesione origini da una manifestazione di volontà espressa (diversa dal ricorso): la giurisprudenza afferma che la rinuncia all’istanza di adesione, dichiarata dalla parte con atto espresso prima dei novanta giorni, fa cessare la sospensione del termine per la proposizione del ricorso (Cass. n. 13248/2015).
Tale rinuncia espressa non sarebbe altro che un atto contrario all’istanza di adesione, idoneo a revocarne gli effetti, compreso l’effetto di sospensione del termine di impugnazione per novanta giorni.

Sempre in materia di rinuncia all’istanza di adesione, taluni regolamenti comunali, che disciplinano la definizione concordata degli accertamenti relativi a tributi locali, stabiliscono clausole aggiuntive e apparentemente rischiose per il contribuente.
Tra tutte si consideri quella secondo cui la mancata comparizione della parte al contraddittorio comporterebbe la rinuncia all’istanza di adesione presentata dal contribuente.
Se la mancata comparizione fosse equiparata a una rinuncia all’istanza di adesione, l’effetto, per il contribuente, sarebbe quello di perdere la sospensione del termine per proporre ricorso dal giorno dell’invito.

Nel caso affrontato dalla Cassazione con ordinanza n. 20362/2017 il Comune eccepiva in giudizio che il contribuente sarebbe decaduto dal potere di impugnazione (con conseguente inammissibilità del ricorso avverso l’accertamento in materia di TIA) per la ragione che la parte, dopo aver presentato istanza di adesione, non sarebbe appunto comparsa al contraddittorio.
L’eccezione, già respinta dalla Commissione regionale, era portata all’esame del giudice di legittimità.
Tuttavia anche la Cassazione respingeva il ricorso del Comune, sulla base dell’assunto che la mancata comparizione al contraddittorio, se non motivata dalla parte quale rinuncia espressaall’istanza di adesione, non fa venire meno la sospensione del termine e non comporta la chiusura del procedimento di adesione.

Ed effettivamente la mancata comparizione all’invito, che equivale a un silenzio, potrebbe rivelare intenti diversi rispetto alla rinuncia.
La parte potrebbe non aver ricevuto l’invito a comparire oppure potrebbe aver valutato di disertare il contraddittorio, se il funzionario avesse già negato, magari per via telefonica, alcuna disponibilità all’accordo, salva la riduzione delle sanzioni a un terzo.
In questo caso la parte potrebbe aver deciso di non comparire al contraddittorio, salvo manifestare la volontà di aderire alla proposta di definizione dell’ufficio in prossimità della scadenza del termine.
Oppure la parte potrebbe aver disertato l’invito per mera dimenticanza.

Nessuna norma primaria vieta che le trattative, inizialmente interrotte dal comportamento omissivo della parte, riprendano in un secondo momento.
In verità solo il ricorso comporta la rottura definitiva delle trattative, mentre la mancata comparizione al contraddittorio, se non motivata espressamente dalla parte quale rinuncia all’istanza di adesione, non dovrebbe comportare alcuna decadenza.