L’Agenzia ha chiarito che è sufficiente il comportamento concludente e l’opzione nel quadro VO, ferme restando le sanzioni

Di Pamela ALBERTI

Chiarimenti sulle principali agevolazioni fiscali previste per le associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative e sull’impatto della riforma del Terzo settore sulle stesse. L’Agenzia delle Entrate, con la corposa circolare n. 18 di ieri, affronta alcune questioni emerse nel corso di un tavolo tecnico con il CONI, fornendo altresì un’analisi della qualificazione tributaria di tali soggetti e un riepilogo delle previsioni agevolative.

Con particolare riferimento al regime di favore di cui alla L. 398/91 (che prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, nonché semplificazioni contabili e dichiarative), si ricorda che possono optare per tale regime le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.
Ai fini del computo del limite dei proventi, il periodo d’imposta da considerare è quello proprio dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.

In linea generale, per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali occorre fare riferimento al momento in cui è percepito il corrispettivo. Tuttavia, secondo l’Agenzia, qualora anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi.
Ad esempio, si ipotizza che un’associazione sportiva dilettantistica o una società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, abbia percepito al 20 dicembre dell’anno “n” corrispettivi per 380.000 euro e il 27 dicembre dello stesso anno “n” abbia emesso una fattura per operazioni di sponsorizzazione per un importo imponibile pari a 40.000 euro, riscosso il successivo 15 gennaio dell’anno “n+1”. In tale ipotesi, i proventi pari a 40.000 euro, fatturati nell’anno “n” ma percepiti nel successivo anno “n+1”, concorreranno comunque al calcolo del plafond di 400.000 euro relativamente all’anno “n”, determinando, nel caso di specie, un superamento di detto plafond.

Si evidenzia, inoltre, che le attività commerciali che rientrano nel regime forfetario in esame sono solo quelle “connesse agli scopi istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica, sulla quale l’Agenzia fornisce un’approfondita disamina.

Con riferimento all’esercizio dell’opzione per tale regime, la circolare chiarisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche non lucrative che non hanno presentato alla SIAE la comunicazione relativa all’opzione per fruire del regime di favore di cui alla L. 398/91 non decadono dalle agevolazioni se hanno attuato un comportamento concludente e se hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere dell’agevolazione nei termini e nelle forme previsti dalla legge (vale a dire barrando l’apposita casella nel quadro VO della dichiarazione IVA, da allegare alla dichiarazione dei redditi). Tuttavia, la mancata comunicazione alla SIAE, obbligatoria per legge, è soggetta alla sanzione prevista dall’art. 11 del DLgs. 471/97.

In merito poi al superamento del limite di 400.000 euro, si precisa che ove ciò avvenga nel corso dell’ultimo mese del periodo d’imposta, il regime agevolativo si applica per tutto il periodo d’imposta in cui è avvenuto il superamento del limite, mentre si applicano le regole generali, sia con riguardo alla determinazione dell’imposta che agli adempimenti fiscali, con riferimento all’intero periodo d’imposta successivo.

Quanto agli effetti della riforma del Terzo settore, l’Agenzia chiarisce, in generale, che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo settore, in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative.

Con specifico riferimento alla L. 398/91, l’art. 89 del DLgs. 117/2017 prevede la non applicabilità di tale regime di favore agli enti del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione delle Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017).
Pertanto, l’Agenzia evidenzia che da tale termine il regime di cui alla L. 398/91 non potrà più trovare applicazione in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo settore (iscrivendosi nel RUNTS), mentre continuerà a trovare applicazione per quelle che non assumeranno tale qualifica.