In caso di cessione di ramo d’azienda con beni mai utilizzati, se il cedente non ha fruito dell’agevolazione il cessionario può avvalersene

Di Pamela ALBERTI

In presenza di un’operazione di cessione d’azienda, alcuni dubbi potrebbero sorgere in merito alla spettanza del super-ammortamento in capo al cessionario.
In assenza di indicazioni sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, ad avviso della circ. Consorzio Studi e Ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo 5 febbraio 2016 n. 1 in linea di massima si dovrebbe escludere la prosecuzione del beneficio in capo al cessionario in caso di cessione d’azienda, poiché il bene perderebbe il requisito della novità.

L’agevolazione, infatti, riguarda i beni strumentali “nuovi” e quindi la stessa non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2016, § 2.2, e circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017, § 5.2).
Al riguardo, è stato rilevato che nel caso in cui il compendio aziendale ceduto contenga beni agevolabili con il super/iper-ammortamento ci sarebbe un’interruzione del beneficio fiscale per il cedente. Infatti, il meccanismo che caratterizza tale tipologia di incentivo consiste nel legare il beneficio al processo di ammortamento, per cui interrotto tale processo in capo al soggetto cedente sembrerebbe cadere anche la prosecuzione del beneficio. Allo stesso modo, il soggetto cessionario non potrà beneficiare delle residue quote di ammortamento “maggiorate”, seppur l’azienda sia stata acquistata in un periodo agevolabile, per il fatto che il compendio aziendale ricevuto contiene di fatto beni “usati” (per un approfondimento sul tema si rimanda a “Agevolazioni per gli investimenti Industria 4.0 ed operazioni straordinarie” nel n. 1/2018 della rivista “La Gestione straordinaria delle Imprese”).

Diverso sarebbe, invece, il caso in cui i beni venissero solo acquistati dalla società cedente, ma non fossero mai stati utilizzati da tale società né entrati in funzione. In tal caso, la società cedente non ha quindi potuto fruire del super-ammortamento, mancando il requisito essenziale dell’entrata in funzione dei beni per l’inizio del processo di ammortamento.

Lato cessionario, si osserva che, stando ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della circ. Agenzia delle Entrate n. 90/2001 (§ 3) ancorché con riferimento alla detassazione Tremonti, il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto.

La medesima circ. n. 90/2001 ha inoltre precisato che deve trattarsi comunque di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni. A riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2002 ha chiarito che “non è consentito, con riferimento ad uno stesso bene, applicare due volte il beneficio fiscale, sia presso il cedente che presso il cessionario. Quindi, se il cedente non ha fruito dell’agevolazione, il cessionario del bene nuovo può avvalersene con riferimento al costo da lui stesso sostenuto”.

Pertanto, nella particolare fattispecie esposta, la società cessionaria sembra poter beneficiare del super-ammortamento con riferimento all’acquisto di tali beni nell’ambito dell’operazione di acquisto di ramo d’azienda; posto che la società cedente non ha fruito del super-ammortamento sui beni trasferiti, viene rispettato il requisito della novità dei beni (non essendo mai stati utilizzati dal cedente) e l’entrata in funzione di tali beni si realizza in capo alla società cessionaria.