Di Salvatore SANNA

L’imposta sul valore degli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti, c.d. IVIE, è stata introdotta da diverso tempo dall’art. 19 del DL 201/2011; nonostante ciò, vi sono ancora diversi dubbi rispetto alla sua liquidazione all’interno del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
L’IVIE si applica ordinariamente con aliquota dello 0,76% ed è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso dell’immobile e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero (esattamente come avviene per l’IMU in relazione agli immobili in Italia).

L’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200 euro. Tale franchigia si applica per ogni singolo immobile soggetto all’imposta:
– a prescindere da quote e periodo di possesso;
– senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale scomputo dei crediti di imposta.

Il legislatore ha previsto la possibilità di detrarre dall’IVIE, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa.
Nel caso in cui l’imposta patrimoniale fosse corrisposta anche con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare la quota parte dell’imposta riferibile agli immobili.
Per espressa previsione normativa, il credito d’imposta non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia.

Relativamente agli immobili situati in Paesi Ue o aderenti al SEE, dall’imposta dovuta in Italia, si detraggono prioritariamente le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di riferimento. Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati, non utilizzata ai sensi dell’art. 165 del TUIR, dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.
Secondo il tenore letterale della disposizione appena citata, quindi, dall’IVIE dovuta per l’anno 2017 possono essere scomputate le sole imposte patrimoniali estere ad essa equiparabili che sono state versate nel 2017.

Tuttavia, una lettura eccessivamente rigida di questa disposizione potrebbe condurre a situazioni incoerenti da un punto di vista sistematico.
Si pensi al caso di un soggetto che per qualsiasi motivo abbia versato l’imposta patrimoniale estera nel gennaio 2018 in relazione a un immobile estero posseduto nel 2017. Detta imposta estera regolarmente assolta dalla persona fisica residente:
– non sarebbe scomputabile dall’IVIE dovuta per il 2017, in quanto non è stata pagata in tale anno;
– non potrebbe essere riportata in avanti come eccedenza laddove nel 2018 l’IVIE non fosse dovuta oppure l’imposta pagata nel 2018 dovesse assorbire totalmente l’IVIE relativa al 2018. Infatti, la norma prevede espressamente che l’imposta estera non può superare l’IVIE dovuta per l’esercizio.

Dal punto di vista sistematico, quindi, sarebbe più coerente applicare la regola generale prevista dall’art. 165 comma 4 del TUIR, secondo cui la detrazione dell’imposta estera deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui “appartiene” il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
In questo modo, lo scomputo del credito d’imposta avverrebbe con un criterio che si avvicina molto a quello di competenza, piuttosto che a quello di cassa, fermo restando che l’effettivo pagamento dell’imposta costituirebbe un elemento indispensabile per beneficiare del credito.

L’applicazione dei principi contenuti nell’art. 165 del TUIR potrebbero essere giustificati da un punto di vista normativo dal fatto che, per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, la disciplina IVIE prevista dall’art. 19 del DL 201/2011 rimanda alle disposizioni in materia di IRPEF.
Inoltre, il fatto che la norma preveda che per gli immobili Ue e SEE si possa detrarre anche l’eccedenza di imposta estera non utilizzata fini dell’art. 165 del TUIR sembra far pensare che il legislatore ritenga che i due regimi citati per il recupero delle imposte estere siano tra loro sovrapponibili.
Naturalmente, sul punto si auspicano opportuni chiarimenti da parte di fonti Ufficiali.