Definite le regole operative per il nuovo obbligo in vigore dal 1° settembre 2018

Con la determinazione n. 54088 di ieri del direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le regole attuative per la fatturazione elettronica nell’ambito del cosiddetto “tax free shopping”, il cui obbligo decorre dal 1° settembre 2018.

Inoltre, è stata rilasciata la nuova versione di OTELLO (denominata OTELLO 2.0) che, interagendo con il sistema di trasmissione dei dati delle fatture (in formato XML), consente di provare l’uscita dei beni personali che i viaggiatori extra Ue portano al di fuori del territorio italiano, ai fini del rimborso dell’IVA exart. 38-quater del DPR 633/72.
La determinazione è stata quindi accompagnata dalla nota n. 54505/2018 della stessa Agenzia delle Dogane, con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni operative per l’utilizzo del nuovo software e per l’interazione con le fatture emesse in formato elettronico.

Tra gli aspetti di maggiore interesse contenuti nella determinazione di ieri vi è la possibilità, su base volontaria, di utilizzare il nuovo software OTELLO 2.0 già da oggi, 23 maggio 2018, e, dunque, anche prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica previsto a decorrere dal 1° settembre 2018.
Pertanto, nell’ambito del tax free shopping viene assicurata la gestione presso tutti i punti di uscita sia delle fatture in formato elettronico (emesse sino al 31 agosto 2018) che delle fatture in modalità cartacea.

Poiché le fatture in formato cartaceo (vale a dire tutte le fatture diverse da quelle XML) possono essere presentate per il visto entro il terzo mese successivo alla data di acquisto, ne discende che le fatture cartacee potranno essere presentate al punto uscita dal territorio nazionale sino al 30 novembre 2018.
Il medesimo termine riguarda l’utilizzo dell’attuale versione di OTELLO, introdotta con EXPO 2015 e utilizzabile solo per l’uscita dei beni dei viaggiatori extra-Ue dagli aeroporti di Malpensa e Fiumicino.

Il provvedimento definisce anche le modalità di accreditamento al sistema OTELLO 2.0, il che avverrà mediante i sistemi nazionali di identità digitale.
La disciplina di sgravio dell’IVA ex art. 38-quater del DPR 633/72, alla luce del provvedimento in esame, viene sensibilmente modificata:
– il cedente emette fattura elettronica e trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione; quindi, mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema;
– il cessionario fornisce prova dell’uscita delle merci, necessaria per lo sgravio dell’IVA, non più mediante il timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di uscita, bensì attraverso il codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0.

Il provvedimento specifica che, nell’ipotesi in cui l’uscita dal territorio dell’Unione europea avvenga attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita delle merci sarà fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

Non più necessario il timbro della Dogana d’uscita

La trasmissione dei dati al sistema OTELLO 2.0 consentirà al cedente di assolvere anche gli ulteriori obblighi comunicativi all’Agenzia delle Entrati richiesti dalla normativa vigente.
Sono, infine, state rese disponibili le specifiche tecniche ed operative per il dialogo dei sistemi informatici con il software OTELLO 2.0. In particolare, sono fissate le modalità con le quale viene messa a disposizione dei cessionari extra-Ue la documentazione che consente di ottenere, al punto di uscita dal territorio nazionale, il visto digitale che dà titolo allo sgravio dell’IVA assolta per l’acquisto dei beni.