Per quantificare la rilevanza, si tiene conto di elementi qualitativi e quantitativi

Ai sensi dell’art. 2423 comma 4 c.c., inserito dal DLgs. 139/2015, “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.
Con tale intervento è stato dato riconoscimento normativo al principio di rilevanza, seppur lo stesso, già prima del DLgs. 139/2015, trovasse riscontro in alcune norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio e fosse espressamente individuato dal documento OIC 11 risalente al 2005 tra i postulati del bilancio d’esercizio.

La norma richiede, peraltro, di illustrare in Nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla presente disposizione.
Rimangono, comunque, fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, che non sono messi in alcun modo in discussione dal principio di rilevanza.

Il nuovo documento OIC 11 fornisce una definizione di rilevanza, precisando che un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese, sulla base del bilancio, dai destinatari primari dell’informazione di bilancio, cioè coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa, ossia gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.
Inoltre, la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.

Tale definizione prende a riferimento la direttiva 2013/34/Ue (secondo cui è rilevante “lo stato dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”), ma se ne differenzia, in quanto, da un lato, individua gli utilizzatori “primari” dell’informazione di bilancio e, quindi, introduce una gerarchia dei destinatari(mentre la direttiva parla genericamente di destinatari) e, dall’altro lato, si riferisce alla rilevanza degli elementi che compongono le voci di bilancio rispetto al bilancio nel suo complesso (e non rispetto ad altre voci analoghe).

Ad avviso dell’OIC, l’introduzione della categoria dei destinatari primari (peraltro comune alla definizione di materialità contenuta negli IAS/IFRS) consente al redattore di definire con più precisione le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare e di stabilire con maggiore oggettività la rilevanza delle informazioni.
Peraltro, nella maggior parte dei casi, le informazioni utili ai destinatari primari soddisfano anche le esigenze informative degli altri utilizzatori.

Da privilegiare gli elementi che più interessano i destinatari primari

Sotto altro profilo, il documento OIC 11 precisa che, per quantificare la rilevanza, si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.
I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio.
Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso.
Occorre, comunque, privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio.

I fattori qualitativi riguardano, invece, caratteristiche peculiari dell’operazione o dell’evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio.
I principi contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti.
Ad esempio, una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato può decidere di non utilizzarlo per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

In riferimento all’informativa, il documento OIC 11 precisa che il presupposto giuridico dell’obbligo di fornire una specifica informazione nella Nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti.
L’OIC ha ritenuto appropriato richiedere l’inserimento dell’informazione in merito ai criteri con i quali la società ha dato attuazione al principio di rilevanza nella parte della Nota integrativa destinata a descrivere le politiche contabili seguite.