Il decreto attuativo posticipa al 15 novembre il termine per l’opzione valevole dal 2019

Ieri, sul sito del Dipartimento delle Finanze, è stato pubblicato il testo del decreto del Ministero dell’Economia che reca disposizioni attuative in materia di Gruppo IVA.
Il decreto, che porta la data di venerdì 6 aprile ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato emanato in ottemperanza alle previsioni dell’art. 70-duodecies, comma 6 del DPR 633/72.

Il Gruppo IVA è, secondo le disposizioni contenute nel Titolo V-bis del DPR 633/72, un soggetto passivo IVAunico costituito per opzione da soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività di impresa, arte o professione, tra i quali sussistono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72 già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione. Si applica, tuttavia, il principio dell’all-in, all-out, pertanto, qualora si decida di esercitare l’opzione tale scelta vale per tutti i soggetti passivi tra i quali ricorrano i richiamati vincoli, senza possibilità di escluderne uno o più.

L’unicità della soggettività passiva comporta principalmente due conseguenze:
– i soggetti partecipanti perdono la propria autonomia ai fini IVA, pur mantenendola ai fini degli altri tributi;
– assumono rilevanza ai fini IVA le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra Gruppo IVA e soggetti terzi, mentre non rilevano le operazioni poste in essere tra soggetti partecipanti.

L’istituto che, come ricorda lo stesso decreto, avrà effettiva operatività solo a partire dal 1° gennaio 2019, è volto alla semplificazione amministrativa, in presenza di frequenti operazioni infragruppo, e comporta una riduzione degli oneri derivanti dalla indetraibilità dell’IVA per operazioni infragruppo qualora il committente sia un soggetto passivo che svolge principalmente attività esenti (attività bancaria, assicurativa, di assistenza sanitaria, ecc.).

Si ricorda che, ai fini della costituzione del Gruppo IVA, è necessaria la presentazione, da parte del rappresentante del Gruppo, in via telematica della dichiarazione, sottoscritta da tutti i partecipanti, secondo le modalità che disporrà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In sede di prima applicazione tuttavia, il decreto prevede che detta dichiarazione ha effetto per l’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018 (prorogando di un mese e mezzo rispetto all’ordinaria scadenza prevista dal DPR 633/72).
Per il momento il decreto attuativo chiarisce alcuni elementi essenziali. Al Gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA, da riportare in ogni dichiarazione, comunicazione o altro atto inerente il Gruppo stesso e a cui è associato ciascun partecipante.

In merito alla certificazione delle operazioni attive e passive poste in essere dal Gruppo IVA nei confronti di soggetti terzi che non vi partecipano, è stato stabilito che le fatture (o i documenti analoghi) devono riportare oltre al numero di partita IVA attribuito al Gruppo stesso anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione. In particolare, quindi, il rappresentante del Gruppo IVA o il partecipante deve chiedere al fornitore la “cointestazione” della fattura d’acquisto e qualora, all’atto della ricezione, il codice fiscale risulti omesso, si provvederà al suo inserimento.

Quanto all’assolvimento dell’obbligo di registrazione, i documenti attestanti le operazioni attive e passive sono annotati, ai sensi degli artt. 2324 e 25 del DPR 633/72, dal rappresentante del Gruppo IVA o dai partecipanti che effettuano le operazioni, anche mediante appositi registri sezionali.
Per le operazioni effettuate tra soggetti partecipanti al Gruppo IVA non sussiste, al contrario, obbligo di certificazione ai fini IVA, posto che le stesse non costituiscono né cessioni di beni, né prestazioni di servizi. Non può che permanere, invece, l’obbligo di rilevare tali operazioni nel libro giornale e nelle altre scritture contabili di cui al DPR 600/73. Per le imprese in contabilità semplificata, il decreto prevede che le operazioni siano rilevate mediante idonea documentazione emessa in ordine cronologico, riportando tutti gli elementi utili ad identificarle.

È demandato esclusivamente al rappresentante del Gruppo IVA l’obbligo di effettuare le liquidazioni dell’imposta (anche in presenza di termini speciali), i versamenti di imposta oltre che di provvedere a tutti gli adempimenti comunicativi e dichiarativi. Per l’IVA dovuta come pure per il credito IVA (annuale o trimestrale) non è però ammessa la compensazione orizzontale di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97. Regole speciali sono previste per la valutazione dei presupposti dalla cui presenza scaturisce il diritto al rimborso del credito IVA.

Il decreto, chiarisce tra l’altro come operano alcuni diritti maturati dai partecipanti. È il caso, ad esempio, del diritto di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell’imposta da parte degli esportatori abituali, che si trasferisce al Gruppo IVA.