L’Associazione Nazionale Commercialisti segnala che i file vengono scartati anche a fronte di errori su dati facoltativi

I controlli effettuati sulla comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, da trasmettere entro il 6 aprile 2018, non riguardano soltanto i dati “essenziali”, individuati dall’art. 1-ter del DL 148/2017, ma anche quelli che, in base alla nuova disciplina, dovrebbero essere soltanto facoltativi.

È quanto segnalato dal Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) in una lettera indirizzata al Viceministro dell’Economia Luigi Casero e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, e riportato nel comunicato stampa diffuso ieri dalla stessa Associazione e da Confprofessioni.
Secondo l’ANC, lo scarto dei file “Dati fattura” può ancora dipendere dall’errata indicazione di alcuni elementi, come, ad esempio, il dato relativo alla Provincia in cui è collocata la sede delle controparti, che non risultano più obbligatori ai fini dell’adempimento.

Infatti, in base alle disposizioni di cui al citato art. 1-ter del DL 148/2017, i soggetti passivi IVA possono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010 limitandosi a indicare i dati seguenti:
– partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni ovvero codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
– data e numero della fattura;
– base imponibile dell’operazione, aliquota IVA e ammontare dell’imposta;
– natura dell’operazione nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Tale previsione è stata introdotta al fine di semplificare l’adempimento per i soggetti passivi IVA tenuti a trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute, escludendo l’indicazione in via obbligatoria dei dati relativi alla denominazione, ragione sociale o alla sede delle controparti, precedentemente previsti ai fini della comunicazione del primo semestre 2017.
La possibilità di continuare a indicare i suddetti elementi in via facoltativa è rimasta ferma al solo scopo di agevolare gli stessi soggetti passivi IVA, nell’ipotesi in cui intendano utilizzare i software già acquistati in occasione della prima scadenza relativa al 2017, predisposti in conformità alle regole previgenti, ed eventualmente non ancora aggiornati.

Dunque, sebbene manchino ormai pochi giorni al termine per l’invio dei dati relativi al secondo semestre 2017 (nonché per l’invio delle comunicazioni correttive del primo semestre 2017 senza l’applicazione di sanzioni), l’Associazione Nazionale Commercialisti ritiene auspicabile un intervento dell’Amministrazione finanziaria finalizzato a limitare i controlli ai soli dati essenziali delle controparti (quali la partita IVA e il codice fiscale) e ad evitare che gli errori commessi relativamente ai dati facoltativi comportino lo scarto del file inviato.
Si richiede, inoltre, la realizzazione di un software di controllo che consenta di verificare “a monte” la correttezza dei dati, nonché il rilascio di notifiche di esito più chiare e complete.

Chiesta la revisione delle sanzioni per le comunicazioni delle liquidazioni

Le criticità evidenziate dalla ANC non si limitano, tuttavia, alla trasmissione dei dati delle fatture, ma riguardano anche la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e, in particolare, le sanzioni previste in caso di omessa o errata comunicazione.
Si ricorda che tali violazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97, compresa tra 500 e 2.000 euro (e ridotta alla metà in caso di regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza), ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017 n. 104).
L’Associazione denuncia l’iniquità di tale regime sanzionatorio, osservando che la misura delle sanzioni, in molti casi, non appare proporzionale al danno procurato.

Si richiede, dunque, la revisione di tale regime prevedendo:
– una distinzione fra le sanzioni applicabili in caso di omessa comunicazione rispetto a quelle applicabili per l’errata comunicazione;
– la possibilità di correggere, in dichiarazione IVA annuale, eventuali errori nelle comunicazioni periodiche, senza applicazione di sanzioni ove gli errori siano di trascurabile entità, in particolare, introducendo una soglia di non punibilità nel caso in cui il valore economico dell’errore sia limitato, nonché parametri percentuali diversificati in relazione all’entità dell’errore oltre tale soglia minima.