Effetto domino per gli accertamenti sintetici nel contenzioso sul sistema ante DL 78/2010
Nel sistema ante DL 78/2010, il reddito netto complessivo accertabile avrebbe dovuto discostarsi, per almeno due annualità, di un quarto da quello dichiarato per consentire la determinazione sintetica del reddito. Nel sistema attuale, invece, basta lo scostamento per un solo anno, del quinto.
Con ordinanza del 13 marzo 2018 n. 6075, la Corte di Cassazione stabilisce che l’annullamento dell’accertamento sintetico con sentenza passata in giudicato per un periodo di imposta, implica l’inapplicabilità del metodo accertativo per l’altro, nel caso di specie, successivo.
A quanto è dato apprendere dalla sentenza in commento, pendeva in sede di legittimità, tra le stesse parti, un altro giudizio avente a oggetto un accertamento sintetico per un precedente anno di imposta. Secondo la Suprema Corte, l’improcedibilità dichiarata in quest’altro giudizio (Cass. 31 gennaio 2017 n. 2428), riverbera i suoi effetti anche nel caso de quo e determina l’inapplicabilità del metodo sintetico di accertamento per il venir meno dei presupposti di cui all’art. 38 comma 4 del DPR 600/73, secondo la formulazione previgente.
Si afferma, indirettamente, che, ai fini della determinazione con metodo sintetico del reddito complessivo della persona fisica, il presupposto dello scostamento biennale viene meno se l’accertamento relativo al precedente periodo d’imposta viene annullato (tale è l’effetto dell’improcedibilità del ricorso in Cassazione, posto che passa in giudicato la sentenza di appello).
A quanto costa, si tratta della prima pronuncia di legittimità che sancisce un principio di caducazione “a catena” degli accertamenti sintetici relativi a due annualità d’imposta, che certamente traccia un solco per i procedimenti ancora pendenti e soggetti alla disciplina previgente.
Nella giurisprudenza di merito, inoltre, si registra un ulteriore orientamento che, spingendosi oltre la soluzione alla quale giunge l’intervento in commento, ritiene che, se viene definita la lite ex art. 39 comma 12 del DL 98/2011 avente ad oggetto l’accertamento sintetico per un precedente periodo d’imposta, viene meno lo scostamento biennale, necessario per l’accertamento del successivo periodo di imposta, che conseguentemente dovrà essere annullato (Regionale di Genova del 15 giugno 2017 n. 877/3/17).
Non è dato conoscere le ragioni per le quali la Corte di Cassazione e – a maggior ragione – la giurisprudenza di merito sopra indicata, argomentano questo “effetto domino” tra i vari accertamenti sintetici.
Il principio enunciato sarebbe ineccepibile se la sentenza relativa all’altra annualità, passata in giudicato, avesse annullato l’atto per mancanza, alla radice, del requisito dello scostamento; invece, almeno per quanto è dato comprendere dalla sentenza n. 2428 del 2017, il contribuente aveva fornito la prova contraria, cosa assai diversa.
Per di più, secondo un orientamento sarebbe irrilevante il fatto che uno dei periodi d’imposta in cui si è verificato lo scostamento non sia più accertabile per decorrenza dei termini, dal momento che si ritiene sufficiente che la difformità sussista, e che l’ufficio, ovviamente, rettifichi la dichiarazione del solo periodo d’imposta ancora accertabile.