L’esclusione dei dati delle spese dei medici dovrebbe valere anche per il secondo semestre 2017

In vista della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, da effettuare entro il 6 aprile 2018, non appare definitivamente chiarito se la comunicazione medesima debba contenere anche i dati delle spese sanitarie che sono già state trasmesse al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS).

Sono esclusi per legge dalla comunicazione delle fatture i soli dati delle spese sanitarie trasmesse al sistema TS da parte dei soggetti di cui agli artt. 1 e 2 del DM 1° settembre 2016 (tra cui, le parafarmacie, gli psicologi, gli infermieri, gli ottici, i veterinari), mentre non esiste un’espressa esclusione normativa per i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema TS da parte dei soggetti ex art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014 (ad esempio, gli iscritti all’albo dei Medici chirurghi e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private).
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto l’esclusione anche di queste fatture con un avviso datato 12 settembre 2017 e riferito all’invio per il primo semestre 2017.
Non sembrano sussistere valide argomentazioni per ritenere che il suddetto chiarimento non possa riguardare anche i dati relativi al secondo semestre 2017.

La comunicazione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS per l’annualità 2017, seppur improntata su un criterio di “cassa”, è già stata effettuata entro l’8 febbraio 2018 (termine così differito con DM 1° febbraio 2018) ovvero entro il 28 febbraio 2018 (per le sole spese veterinarie, per effetto dell’art. 7 comma 3-bis del DL 244/2016). Se, dunque, l’esclusione dei dati in questione è stata prevista per il primo semestre 2017, a maggior ragione dovrebbe valere per il secondo semestre 2017, osservando che l’invio al sistema TS per il 2017 è stato espletato.
Oltretutto, si ricorda che l’art. 1-ter del DL 148/2017 e il provv. Agenzia delle Entrate n. 29190/2018 hanno consentito l’invio correttivo entro il 6 aprile 2018, senza l’applicazione di sanzioni amministrative, anche per i dati delle fatture relative al primo semestre 2017.

Un’ulteriore “convergenza” delle due comunicazioni si riscontra nella ris. Agenzia delle Entrate n. 7/2018, la quale ha riconosciuto l’esonero dagli obblighi di comunicazione al sistema TS per le prestazioni per le quali non sia stata emessa fattura in forza dell’esonero disposto dall’art. 36-bis del DPR 633/72 (es. prestazioni assistenziali ex art. 10 n. 27-ter). Le medesime prestazioni, in quanto esonerate dalla fatturazione, non sono evidentemente coinvolte dagli obblighi relativi ai dati delle fatture emesse e ricevute.
Resta, invece, dovuta la comunicazione al sistema TS per le prestazioni non esonerate dagli obblighi di fatturazione (es. prestazioni sanitarie, di ricovero e cura ex art. 10 nn. 18 e 19), senza dover però ritenere obbligatorio replicare i medesimi dati nella comunicazione delle fatture.

Al di là di quanto sin qui descritto per i dati relativi alle spese sanitarie, si ricorda che la comunicazione dei dati delle fatture ha carattere onnicomprensivo, essendo estremamente circoscritti gli esoneri dagli obblighi di invio ex art. 21 del DL 78/2010 (sono esonerati solo i produttori agricoli in regime di esonero che operano in zone montane, i “minimi” e i “forfetari”) e non essendovi limiti di carattere quantitativo.

Su quest’ultimo aspetto, è intervenuta sì la semplificazione per le fatture per le quali è stato utilizzato il documento riepilogativo, ma tutte le altre fatture di piccolo importo soggiaciono agli obblighi comunicativi.
Restano fuori dalla comunicazione ricevute fiscali, scontrini e schede carburanti, perché gli obblighi sono confinati ai soli documenti che hanno caratteristiche di fattura, nota di variazione o di bolletta doganale.

Dal punto di vista soggettivo, invece, non sono stati replicati gli esoneri vigenti nel precedente “spesometro” per le agenzie di viaggio, al di sopra di 3.600 euro, e per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni.
Le Pubbliche Amministrazioni risultano adesso obbligate, in termini generali, a trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute, fatte salve due esclusioni (i cui ambiti di applicazione non coincidono dal punto di vista soggettivo):
– quella prevista per i dati delle fatture elettroniche, veicolate mediante Sistema di Interscambio, ricevute dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 nonché dalle Amministrazioni autonome;
– quella prevista per le Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001, esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali in base a quanto stabilito dall’art. 1-ter del DL 148/2017.

Sono, tra l’altro, tenuti all’invio delle comunicazioni i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate successivamente alla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Anche in questo caso si fa riferimento all’avviso pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 12 settembre 2017, con valenza anche per il secondo semestre 2017.