Il termine ultimo appare quello della dichiarazione relativa all’anno di utilizzo del plafond solare
Uno degli aspetti connessi al nuovo termine per l’esercizio della detrazione IVA, solo marginalmente affrontato nella circolare n. 1/2018 dell’Agenzia delle Entrate, riguarda la determinazione del termine ultimo per la detrazione nel caso di mancata emissione della fattura di vendita da parte del fornitore.
A norma dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, il cessionario o committente, se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data in cui l’operazione si considera effettuata, è tenuto a emettere autofattura entro il trentesimo giorno successivo.
Per tutte le operazioni effettuate nei mesi da settembre a dicembre 2017, per le quali non è stata emessa fattura da parte del fornitore, dunque, l’autofattura dovrà essere materialmente emessa nell’anno 2018.
Considerando che il termine per esercitare il diritto alla detrazione è determinato a decorrere dal momento in cui si sono verificate sia l’esigibilità dell’imposta sia il possesso della fattura, il dies a quo per la detrazione dovrebbe essere calcolato partendo dal momento di emissione dell’autofattura.
Sembra, infatti, possibile sostenere che l’emissione dell’autofattura da regolarizzazione configuri il requisito del “possesso della fattura”, richiamato nella circolare n. 1/2018: se così fosse, il termine per l’esercizio della detrazione sarebbe computato a decorrere dal momento di emissione di tale documento e avrebbe quale termine il 30 aprile dell’anno successivo (termine di presentazione della dichiarazione IVA).
Stando alla suddetta impostazione, per una consegna di merce avvenuta il 15 settembre 2017 senza fattura, regolarizzata con autofattura emessa dal cessionario il 31 gennaio 2018, il diritto alla detrazione dovrebbe essere esercitato entro la dichiarazione relativa al 2018 (termine del 30 aprile 2019), salvo integrativa “a favore”.
Diverse appaiono le conclusioni nella differente ipotesi in cui l’autofattura sia emessa al fine di regolarizzare l’avvenuto splafonamento (quale modalità alternativa rispetto alla correzione nelle liquidazioni e all’emissione di una nota di debito).
Si pensi, dunque, a un soggetto passivo che abbia realizzato nel corso dell’anno 2017 acquisti di beni senza applicazione dell’IVA oltre il limite del plafond disponibile e che, in conformità ai chiarimenti da ultimo contenuti nella risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017, proceda nel corso dell’anno 2018 a regolarizzare la propria posizione attraverso l’emissione di un’autofattura indicante l’ammontare degli acquisti in eccedenza rispetto al plafond e il conseguente versamento della relativa imposta.
Anche in questa circostanza, il possesso dell’autofattura costituisce condizione necessaria per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta.
Tuttavia, relativamente ai termini per l’esercizio della detrazione stessa, la fattispecie in esame – se analizzata sotto il profilo del credito – potrebbe presentare maggiori analogie con la disciplina delle note di variazione. In effetti, a differenza dell’autofattura per le omesse fatturazioni sopra illustrata, nel caso dello splafonamento la fattura è stata regolarmente emessa e consegnata e l’acquirente, attraverso l’autofattura, è come se, in sostanza, stesse operando una variazione dell’IVA dovuta nei confronti dell’Erario.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2018, a commento della disciplina delle note di variazione, ha affermato, in termini generali, che l’imposta indicata nel documento può essere detratta, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione stessa.
Se i predetti chiarimenti trovassero applicazione alla fattispecie in esame di regolarizzazione dello splafonamento, il termine ultimo per esercitare la detrazione dell’IVA esposta nell’autofattura emessa nel corso dell’anno 2018 sarebbe il prossimo 30 aprile, vale a dire la data ultima per presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il presupposto per l’emissione della nota (ossia lo splafonamento) si è originato.
Di fatto, risulterebbe confermato quanto descritto nella circ. Agenzia delle Entrate n. 50/2002, secondo cui l’imposta regolarizzata confluirà nell’ammontare dell’imposta in detrazione della dichiarazione dell’anno di splafonamento.
Il cessionario o committente dell’operazione (esportatore abituale) sarebbe, quindi, tenuto a emettere autofattura entro il prossimo mese di aprile, procedendo entro il medesimo termine, ai fini della detrazione, all’annotazione in un registro sezionale degli acquisti relativi al 2017.