Entro il 6 aprile possibile l’invio dei dati anche in forma semplificata

L’art. 1-ter comma 1 del DL 148/2017 consente la regolarizzazione delle comunicazioni dei dati delle fatture riferite al primo semestre 2017, senza l’applicazione delle specifiche sanzioni (due euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per trimestre).
La possibilità concessa dal DL 148/2017 riguarda sia la comunicazione effettuata in forza dell’obbligo di cui all’art. 21 del DL 78/2010 che la comunicazione opzionale in base al regime di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (tra l’altro, le sanzioni previste per le due comunicazioni – in questo caso non applicabili – sono state equiparate dalla L. 205/2017).
Il termine per effettuare la regolarizzazione dei dati delle fatture del primo semestre 2017, senza sanzioni, è quello del 6 aprile 2018.

L’originaria scadenza del 28 febbraio 2018, letteralmente prevista dal richiamato art. 1-ter del DL 148/2017, è stata infatti differita al successivo 6 aprile per effetto del provv. Agenzia delle Entrate 5 febbraio 2018 n. 29190. Il differimento, oltre che l’invio dei dati riferiti al secondo semestre 2017, riguarda per l’appunto anche le comunicazioni relative al primo semestre 2017 (punto 1.5 del provvedimento).

La trasmissione tardiva dei dati relativi al primo semestre 2017, senza l’applicazione delle sanzioni, concerne esclusivamente la correzione dei dati errati e la nuova trasmissione dei “dati esatti”.
Deve concludersi, quindi, che sono applicabili le sanzioni nell’ipotesi in cui la comunicazione del primo semestre 2017 sia stata omessa e si provveda a effettuare l’invio mancante entro il termine del 6 aprile 2018.
Le sole violazioni “sanabili” entro la data in questione riguardano le comunicazioni errate o incomplete. Si pensi a errori nella classificazione delle operazione o alla mancanza di informazioni obbligatorie.

Un’ulteriore agevolazione, riconosciuta dal provv. Agenzia delle Entrate n. 29190/2018 (punto n. 1.3) riguarda l’integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre effettuando l’invio con i dati in forma semplificata.
L’art. 1-ter del DL 148/2017 ha infatti previsto, oltre all’invio tardivo della comunicazione senza sanzioni, una sensibile riduzione del contenuto informativo della comunicazione stessa.

I soli dati obbligatori, ai sensi dell’art. 1-ter del DL 148/2017, sono dunque: la partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni (ovvero il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni), la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta nonché la tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura (es. codice N6 reverse charge).

Riduzione dei dati obbligatori sia per il primo che per il secondo semestre

Tra gli altri, non sarà più necessario indicare nella comunicazione delle fatture emesse, né per il primo né per il secondo semestre 2017, l’indirizzo, il CAP, il Comune e la Provincia del cedente o prestatore.
Inoltre, l’art. 1-ter del DL 148/2017 consente di inviare i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro (al lordo dell’IVA) in luogo dei dati delle singole fatture ivi contenute.

Di conseguenza, coloro che hanno trasmesso la comunicazione dei dati del primo semestre 2017 mancante di qualche informazione non più richiesta non dovrebbero più essere tenuti all’invio di una nuova comunicazione. Di fatto, in virtù del disposto dell’art. 1-ter del DL 148/2017, la comunicazione già trasmessa per il primo semestre è divenuta a tutti gli effetti regolare, se provvista di tutti i dati necessari ai sensi dell’art. 1-ter del DL 148/2017, essendo possibile l’invio in forma semplificata entro il termine previsto per la comunicazione del secondo semestre 2017 (6 aprile 2018).

Inoltre, coloro che avessero trasmesso una comunicazione per il primo semestre incompleta in quanto mancante delle fatture di piccolo importo riepilogate con l’apposito documento per le fatture di ammontare inferiore a 300 euro potranno comunicare i soli dati del documento riepilogativo entro il 6 aprile 2018 tralasciando i dati dei singoli documenti.