La Cassazione ha confermato l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, per cui è necessario il versamento dell’imposta integrale o della prima rata

Entro il 2 luglio 2018 (poiché il 30 giugno cade di sabato), sarà possibile beneficiare della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2018 a seguito della proroga dell’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 997-998 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, si veda “Il donatario perde la rivalutazione di partecipazioni effettuata dal donante” del 31 gennaio scorso).

L’agevolazione interessa soltanto i soggetti che si trovano nella condizione di conseguire plusvalenze appartenenti ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. a), b), c) e c-bis) del TUIR (ossia, estranei al regime d’impresa).
Il regime in argomento si concretizza nella possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).

A tal fine, occorre che entro il prossimo 2 luglio:
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
– il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle 3 rate annuali di pari importo.
L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sull’intero valore risultante dalla perizia (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito), con l’aliquota dell’8%.

In caso di opzione per il versamento rateale, entro la suddetta data del 2 luglio 2018 dovrà essere versata solo la prima rata. Le rate successive:
– scadranno, rispettivamente, il 1° luglio 2019 (il 30 giugno è domenica) e il 30 giugno 2020;
– dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 2 luglio 2018.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (per tutte, si veda la circ. 4 agosto 2004 n. 35), se il versamento integrale dell’imposta sostitutiva o della prima rata non ha luogo, l’eventuale plusvalenza realizzata continua a dover essere computata assumendo quale costo o valore “storico” quello indicato dall’art. 68 comma 1 del TUIR.
In caso di omesso versamento della prima rata (o dell’intero importo) dell’imposta sostitutiva entro il 2 luglio 2018, inoltre, non risulta esperibile il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, mentre se viene versato un importo inferiore a quello dell’imposta sostitutiva, si considera rivalutata solo la quotadi partecipazione proporzionalmente corrispondente.

Escluso il ravvedimento sulla prima rata

L’impostazione dell’Agenzia delle Entrate è stata nuovamente confermata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 12 marzo 2018 n. 5981 (in questo senso si segnalano anche Cass. 15 luglio 2016 n. 14491 e 20 febbraio 2015 n. 3410).
In merito, la Suprema Corte ha specificato che il corretto versamento dell’imposta risulta essere una vera e propria condizione per il perfezionamento della rivalutazione.

In particolare, si afferma che assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento della procedura in questione, da un lato, la redazione di una perizia giurata di stima e, dall’altro, l’assoggettamento del detto valore a imposta sostitutiva attraverso il versamento della stessa nel termine previsto.
L’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata nei termini di legge. Laddove si fosse omesso di effettuare i versamenti successivi, la Corte conferma che essi sono iscritti a ruolo e che risulta possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.

L’inapplicabilità del ravvedimento al versamento della prima rata trova fondamento nella “efficacia determinante” che deve essere attribuita al tempestivo versamento dell’imposta (nella sua totalità o nella sua prima rata) ai fini del perfezionamento della procedura in questione.